La tassazione del money transfer: luci e ombre del tributo

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Come noto, l’articolo 25-novies, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’imposta sui trasferimenti di denaro verso Paesi esteri non appartenenti all’Unione europea effettuati dagli istituti di pagamento, che svolgono attività transfrontaliera, per mezzo del servizio di rimessa di denaro (c.d money transfer).

Il nuovo tributo ha come obiettivo quello di tassare i flussi finanziari in uscita dall’Italia e diretti verso Stati esteri, sul presupposto che tali fondi siano, direttamente o indirettamente, collegati a redditi prodotti nel territorio dello Stato, ma sottratti a regolare imposizione fiscale, poiché in larga parte derivanti da attività economiche non dichiarate.

Se queste sono le finalità, più o meno condivisibili, del legislatore fiscale, l’intervento normativo, attuato nell’ambito della manovra di bilancio per il 2019, presenta, come vedremo, non poche criticità sul piano giuridico che difficilmente potranno essere sciolte in sede attuativa: il comma 2 del citato articolo ha demandato, ad un provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze di prossima emanazione, esclusivamente la determinazione delle modalità di riscossione e versamento del tributo, lasciando quindi intendere che la fonte primaria abbia già compiutamente disciplinato gli elementi strutturali dell’imposta.

Ciò posto, occorre preliminarmente illustrare i caratteri fondamentali del prelievo fiscale, come disegnato dal legislatore, per poi porre in luce le richiamate rilevanti criticità.

 Il presupposto d’imposta del nuovo tributo

Il primo elemento-cardine da analizzare è senz’altro quello relativo al fatto generatore dell’obbligazione tributaria.

In tal senso, il legislatore ha fissato il perimetro dei trasferimenti di denaro tassabili:

  • sotto il profilo soggettivo, richiedendo che tale movimentazione finanziaria sia posta in essere da istituti di pagamento;
  • dal punto di vista oggettivo, stabilendo che tale movimentazione debba essere effettuata attraverso una rimessa di denaro.

Con riferimento al primo elemento, la disciplina fiscale ha infatti richiamato il concetto di istituto di pagamento, proprio del testo unico bancario, in forza del quale per “istituti di pagamento” si deve far riferimento alle imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento elencati dall’articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Anche con riferimento alla seconda condizione, la definizione di “rimessa di denaro” è propria del settore finanziario, secondo il quale si ha un tale servizio di pagamento laddove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

Base imponibile, aliquota d’imposta ed esenzione sottosoglia

Con riferimento alla base imponibile, il legislatore ha stabilito che l’imposta debba essere applicata sul valore di ogni singola operazione richiesta, dovendosi quindi ritenere che il tributo vada parametrato al quantum oggetto di trasferimento, al netto delle commissioni corrisposte dal pagatore all’istituto di pagamento; su tale base imponibile, il decreto istitutivo ha previsto un prelievo di entità limitata, pari all’1,5%, verosimilmente al fine di limitare gli effetti distorsivi del tributo (id est utilizzo di canali alternativi).

In ogni caso, il secondo periodo del comma 1, prevede una specifica esenzione correlata alle operazioni di valore inferiore a euro 10,00, le quali evidentemente sono state ritenute non espressione di una adeguata capacità contributiva del soggetto pagatore.

Armonizzazione difficile, se non impossibile, con i principi costituzionali e comunitari

Ciò chiarito, tuttavia, la disciplina fiscale pone dei seri problemi di compatibilità con i principi di matrice comunitaria e nazionale che informano il nostro ordinamento giuridico.

Sebbene il legislatore abbia escluso dall’ambito di applicabilità del tributo le rimesse di denaro verso i Paesi dell’Unione europea, l’articolo 63 del TFUE stabilisce a chiare lettere che sono vietate le restrizioni sui movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi: appare quindi evidente che la disposizione non possa reggere una eventuale scrutinio di compatibilità con il principio della libera circolazione dei capitali, avente, come già precisato, una valenza generalissima.

Con riferimento poi alla disciplina nazionale, la scelta di prevedere l’imposizione a carico dei soli istituti di pagamento non sembra tenere in conto che anche altre categorie di intermediari finanziari (banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica) possano effettuare lo stesso servizio, ossia la rimessa di denaro, con conseguente disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione, sotto forma di lesione del principio di uguaglianza nonché della libertà dell’iniziativa economica privata.

Non resta quindi che attendere l’attuazione ministeriale, che consentirà all’imposta di entrare pienamente a regime, per capire se tale nuovo prelievo sul money transfer possa funzionare, così come disegnato dalla manovra di bilancio, o se, più probabilmente, debba essere oggetto di un immediato intervento riformatore.

Normativa

Art. 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Art. 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1983, n. 385.

Art. 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

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