L’accertamento analitico-induttivo è legittimato dal lavoro “nero”

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In presenza di contabilità formalmente regolare, se vi siano elementi desumibili da altri controlli che inducano a ritenere l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione, l’art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973 consente l’accertamento presuntivo, con onere probatorio che, pur assolvibile mediante la prova presuntiva, incombe sempre sull’Amministrazione finanziaria.

Tra i molti possibili casi, ciò spesso si verifica quando l’Amministrazione finanziaria, ad esempio, riscontra che le imprese abbiano fatto ricorso a lavoratori irregolari e questo in forza della presunzione secondo cui un costo “in nero” e non registrato sia il logico presupposto di ricavi non contabilizzati.

Tale condotta giuridico-operativa degli Uffici è stata più volte legittimata dalla Corte di Cassazione (nn. 2593/2011 e 5731/2012), la quale ha statuito che dalla presenza di dipendenti non regolarmente assunti, e per i quali emerga la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata, deriva una presunzione di maggiore redditività dell’impresa, dovendosi tuttavia vedere puntualmente illustrate dai verificatori le ragioni per cui eventuali allegazioni difensive di controparte non siano state prese in considerazione, come ha statuto recentemente la Suprema Corte (n. 641/2018) che ha cassato una sentenza della commissione di merito che non aveva infatti adeguatamente esaminato gli elementi offerti dalla società contribuente per dimostrare l’inesistenza di un maggior reddito accertabile.

La stessa Cassazione peraltro, con la sentenza n. 2466/2017, ha statuito l'inesistenza di un automatismo, ai fini dell’applicazione del metodo induttivo, di quanto accertato in esito a ispezione congiunta della Direzione Provinciale del Lavoro e dell’INPS dell’effettuazione di prestazioni lavorative “in nero”, ove quantitativamente marginali rispetto alla complessiva attività aziendale e svolte senza la preventiva registrazione da due soli lavoratori su un totale di 49 dipendenti.

In ogni caso, non vi è dubbio come il sostenimento di costi relativi a un dipendente non regolarmente assunto consenta di desumere, con metodo induttivo, una maggior redditività dell’impresa e può rendere legittimo il recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria delle maggiori imposte.

Quando, infatti, alla base di un accertamento induttivo v’è un fatto incontestato rappresentato dalla presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale vi è la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata fra i costi dell’azienda, è legittimato per gli Uffici un ragionamento logico-giuridico in base al quale presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati, a meno che il contribuente fornisca la prova contraria.

A quel punto, infatti, a fronte dell’esistenza accertata di maggiori costi per retribuzioni, potrà ben essere ricostruita anche una maggior redditività dell’impresa, come tipicamente l’Agenzia delle Entrate fa prendendo spunto dalle attività ispettive eseguite dall’INPS, o a seguito di sentenze del Tribunale del Lavoro.

Ovviamente, un eventuale accertamento fondato sul lavoro “nero” comporta in capo al datore di lavoro anche la contestazione della maggiore IRPEF che egli, in qualità di sostituto d’imposta, era tenuto a versare e con l’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla mancata dichiarazione di detta imposta, ovvero quelle inerenti l’omessa effettuazione delle ritenute, fermo restando il profilo problematico delle irregolarità contestabili sul versante previdenziale.

Da ultimo, appare utile su tema analogo rammentare come la nuova sanzione prevista per i pagamenti effettuati con strumenti tracciabili, ai sensi dell’art. 1, comma 913 della L. 205/2017, può coesistere con la maxi-sanzione per lavoro “nero”, comminata ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DL 12/2002 (nota INAIL n. 9294 del 9 novembre 2018).

Dal 1° luglio 2018, infatti, non è più possibile retribuire in contanti i propri dipendenti, in quanto la norma impone, evidentemente a fini di piena tracciabilità dei flussi retributivi ed a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di alcuni strumenti tipizzati, attraverso una banca o un ufficio postale.

Più precisamente, i pagamenti possono avvenire esclusivamente tramite bonifico sul conto identificato dal codice IBAN, già comunicato dal lavoratore, ovvero tramite strumenti di pagamento elettronico ovvero ancora effettuando un pagamento in contanti ma direttamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

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