L’amministratore subentrante risponde dei reati pregressi se non controlla il passato

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Il nuovo amministratore che subentra nella carica ha l'onere di verificare la contabilità, i bilanci e le ultime dichiarazioni dei redditi, perché qualora ciò non avvenga sarà chiamato a rispondere del reato del mancato versamento delle imposte in precedenza non versate e, per l'assenza di tale preventivo controllo, sarà ritenuto responsabile quantomeno a titolo di dolo eventuale.

Nonostante un debito tributario fosse derivante da una dichiarazione sottoscritta da un precedente amministratore e, pertanto, sorto prima di assumere la carica di manager, dall'assenza di un'attività finalizzata ad accertare la regolarità gestoria, ovvero, al minimo, a chiedere visione dell’attestato di versamento periodico delle imposte per verificare l’esecuzione dell’adempimento, è stato configurato dai giudici il reato di omesso versamento Iva per il nuovo amministratore diverso dal rappresentante legale che aveva firmato la dichiarazione. A queste conclusioni è giunta la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 18834 depositata il 19 Aprile 2017, con la quale il manager di una società è stato condannato per l’omesso versamento dell’imposta risultante a debito nella dichiarazione presentata ed a nulla è valso che l'imputato invocasse l’assenza di responsabilità penale proprio per l'assenza della sua sottoscrizione dichiarativa.

Poiché, ex articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 il delitto di omesso versamento Iva si commette se entro il termine per il pagamento dell’acconto dell’anno successivo (27 dicembre) non viene versato il debito risultante dalla dichiarazione annuale, i giudici di legittimità hanno statuito che la responsabilità per i reati tributari è, di norma, attribuita all’amministratore pro-tempore, individuato secondo le norme civilistiche, che rappresenta e gestisce l’ente e, quindi, chi assume la carica di amministratore va ad accettare volontariamente anche le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

In conseguenza di ciò, nel caso di sostituzione dell’amministratore in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione, ma prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica (Cassazione, sentenze 34927/2015, 39687/2014).

La morale di questa vicenda è, quindi, che nel momento in cui si assume la rappresentanza legale di una società di capitali, è indispensabile che venga posta in essere un’attività ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in modo da evitare, in futuro, contestazioni sull’operato altrui. Ciò in particolar modo, per facili riscontri ictu oculi ovvero quelli per i quali un subentrante, con un minimo di diligenza, sia in condizione di poter facilmente verificare la sussistenza di omissioni quali i debiti di imposta non versati.

Ovviamente, ben diverso sarebbe il caso di eventuali contestazioni di reati dichiarativi diversi dall'omesso versamento di tributi (ad esempio l’utilizzo passato di fatture false), in quanto in tali casi l'illecito non è parimenti individuabile con la medesima immediatezza e, quindi, in tale caso per l'incriminazione del manager subentrante dovrà necessariamente provarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, anche la sua conoscenza delle violazioni contabili e fiscali commesse in precedenza.

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