Le detrazioni per riqualificazione energetica – Le novità dal 2018

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La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la detrazione ai fini IRPEF e IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica globale sugli edifici.

Nel contempo ha però:

  • ridotto il beneficio per alcuni beni (infissi, schermature solari, caldaie a biomasse e caldaie a condensazione di classe A);
  • incrementato il beneficio per interventi antisismici “combinati” alla realizzazione di una riqualificazione energetica.

Inoltre, ha ampliato la facoltà di cessione del credito, prevedendone l’estensione anche agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

 Detrazione - le conferme con proroga

La detrazione del 65% ai fini IRPEF e IRES è prorogata, come già anticipato, per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 su singole unità immobiliari, mentre per interventi su parti comuni condominiali è mantenuta fino  al 31 dicembre 2021 (articolo 14, commi 1 e 2, lett. a, D.L. 63/2013).

Per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione si applica nella misura del 65% se gli interventi sono finalizzati alla sostituzione degli stessi, alternativamente, con le seguenti tipologie di impianti:

  • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • generatori d'aria calda a condensazione.

Confermata anche la maggiore detrazione (articolo 14, comma 2-quater, D.L. 63/2013) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, effettuati dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021. In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle misure del 70% (se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio) o 75% (se gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015). Tali detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

 La detrazione – novità con buone e cattive notizie

La detrazione è prorogata per il 2018, sebbene nella misura ridotta del 50% (articolo 14, comma 1, secondo e terzo periodo, D.L. 63/2013):

  • per infissi,
  • schermature solari,
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

E’ espressamente esclusa la detrazione “qualificata” del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

  • per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro (articolo 14, comma 2-bis, D.L. 63/2013).

E’ inoltro introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. La detrazione in questo caso spetta per gli interventi effettuati nel 2018, nella misura del 65%, fino a un valore massimo di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (articolo 14, comma 2, lett. b-bis, D.L. 63/2013).

Le novità per gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp)

Gli Iacp possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’articolo 14, e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75% (prevista dal comma 2-quater).

Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (articolo 14, comma 2-septies, D.L. 63/2013).

 Interventi “combinati” di riqualificazione energetica e antisismici

E’ introdotta una più elevata detrazione per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.1, D.L. 63/2013).

Per tali spese è riconosciuta una detrazione maggiorata:

  • all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore,
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Le predette detrazioni sono fruibili in alternativa a quelle previste dal comma 2-quater dell’articolo 14 (cioè, detrazione del 70 o 75% se si interviene sull’involucro dell’edificio), e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16 (cioè, 70% o 80% se si effettuano interventi di ristrutturazione che riducono il rischio sismico con passaggio ad una o due classi di rischio inferiore). Si ritiene che gli interventi devono essere effettuati nel medesimo periodo 1°gennaio 2017-31 dicembre 2021. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

 La cessione della detrazione 

E’ ampliata la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione a tutte le ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle unità immobiliari, sia singole che condominiali.

In particolare:

  • i soggetti che si trovano nella “no tax area” (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti), possono optare per la cessione del credito riferito alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica (sia singole unità immobiliari, sia parti comuni). La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori, o verso altri soggetti privati, con possibilità di cessione del credito anche alle banche e agli intermediari finanziari (escluse amministrazioni pubbliche).
  • I soggetti diversi da quelli che si trovano nella “no tax area” possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia successivamente cedibile. Per tali soggetti, è espressamente vietata la cessione del credito alle banche e agli intermediari finanziari, oltre che verso le amministrazioni pubbliche.

 Infine, un decreto interministeriale dovrà prevedere le procedure e le modalità di controllo da parte dell’ENEA, nonché la verifica dei requisiti tecnici e i massimali di costo specifici per ogni singolo intervento (in attesa del decreto, continuano a valere i massimali già noti e stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2007 e il D.M. 11 marzo 2008).

Norma:

  • 16 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013;
  • articolo 1, commi 12-15, legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
  • D.M. 19 febbraio 2007; D.M. 11 marzo 2008.

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