Le società di comodo “perdono” le “perdite” sistematiche

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So per certo che la dipartita della disciplina delle società in perdita sistematica non verrà rimpianta da nessuno. L’abrogazione, disposta dall’articolo 9 del decreto legge (Semplificazione) n. 73 del 21 giugno 2022, decorre dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2022. Dunque, nella generalità dei casi il modello di dichiarazione dei redditi e le relative istruzioni approvati il 31 gennaio 2022, attualmente on line, conterranno per l’ultima volta i riferimenti alla normativa ora abrogata.

Si tratta di una vittoria parziale perché, come vedremo, resta invece pienamente in vigore la disciplina della società non operative per insufficienza di ricavi.

Va detto (ma non penso che ciò possa essere di consolazione) che anche a livello governativo si ha la consapevolezza della incongruità di questa norma così ingiustamente penalizzante, ma non si è potuto eliminarla del tutto per via del gettito che questa produce; gettito a cui non si è riusciti a rinunciare nonostante la pioggia di denaro che in questi due anni è piovuta alle impresa; e non smette di piovere tenuto conto dei fondi del PNNR che continuano a cadere a catinelle.

Invece, per le società definite erroneamente di comodo (posto che di comodo non hanno proprio nulla), che oltre al danno delle difficoltà economiche e finanziarie, subiscono anche la beffa di dover pagare imposte senza aver guadagnato; per loro, mi si consenta la ben conosciuta affermazione, “piove sul bagnato”.

Perdite sistematiche – il funzionamento

La disposizioni abrogate (contenute nei commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) prevedeva(no) che le società (escluse le società semplici posto che non dichiarano reddito d’impresa) le quali presentano perdite di natura fiscale (imposte sui redditi) per 5 periodi di imposta consecutivi, oppure che hanno dichiarato, sempre nell’arco di un quinquennio, perdite di natura fiscale (imposte sui redditi) per 4 periodi e in un quinto un reddito ma inferiore a quello minimo (come determinato in applicazione degli appositi coefficienti) sono soggette alla penalizzanti regole delle società di comodo che, in sintesi consistono:

·       nell’obbligo di dichiarare il reddito minimo che scaturisce dall’applicazione degli appositi coefficienti moltiplicativi alle attività di stato patrimoniale rilevanti ai fini del calcolo; In caso di società di capitali, peraltro, sul reddito dichiarato (anche su quello che eccedeva il minimo) occorreva applicare la maggiorazione Ires del 10,5% con il risultato che sul reddito dichiarato l’aliquota applicata era pari al 34,5% (24% + 10,5%);

·       nella possibilità di scomputare le perdite fiscali pregresse senza tuttavia intaccare il suddetto reddito minimo, che andava comunque sempre dichiarato;

·       nell’obbligo di dichiarare una base imponibile Irap minima costituita dal reddito minimo come sopra individuato, maggiorato di alcune componenti non deducibili ai fini Irap (interessi, costo del lavoro a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali di lavoro autonomo, associazioni in partecipazione);

·       nel blocco del credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno interessato che può essere solo utilizzato Iva su Iva nell’ambito delle liquidazioni periodiche ma non può essere utilizzato in compensazione per versare altre imposte/contributi, non può essere chiesto a rimborso, non può essere ceduto.

Ebbene, dal periodo d’imposta 2022 tutto quanto sopra non si applica più.

Società non operative – insufficienza di ricavi

Giusto per non farvi eccitare troppo, debbo ricordavi che tutto quanto sopra elencato continua invece ad applicarsi a quelle società che dichiarano un ammontare complessivo (medio del triennio) di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dai rispettivi conti economici, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando gli appositi coefficienti all’ammontare (medio del triennio) dei beni risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale.

Peraltro, con una notevole aggravante rispetto alle società in perdita sistematica, posto che se per 3 periodi d’imposta consecutivi la società è di comodo e in nessuno dei 3 predetti periodi ha un volume d’affari Iva maggiore dei ricavi medi minimi richiesti dalla disciplina delle società non operative, il credito Iva risultante dalla dichiarazione Iva del terzo periodo d’imposta è definitivamente perso.

Circostanza questa che, peraltro, ha fatto storcere la bocca la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 16091 depositata il 19 maggio 2022 ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia per presunta violazione del principio di neutralità dell’Iva.

Impatto sul prossimo periodo d’imposta

Come prima detto, la norma ha effetto a decorrere dal 2022 e, quindi, nella dichiarazione dei redditi e Irap in corso di predisposizione la disciplina resta pienamente operativa.

Vediamo in concreto l’impatto.

Ne trarranno beneficio quelle società che sono state in perdita nei 5 periodi d’imposta dal 2017 al 2021, ovvero che in detti 5 periodi sono stati in perdita in 4 di essi e per il 5° non hanno raggiunto il reddito minimo. Tali società, infatti, sarebbero state considerate nel 2022 in perdita sistematica con l’applicazione di tutte le penalizzanti norme sopra elencate.

Stesso dicasi se in uno dei cinque anni precedenti al 2022 la società ha potuto dimostrare una delle numerose cause di esclusione per norma (ex art. 30, comma 1, legge n. 724/1994) o di esimente dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate (n. 87956 dell’11 giugno 2012): in questo caso il periodo quinquennale di monitoraggio è ripartito da capo.

Dal 2022 ...tana libera tutti!

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