Legge di bilancio 2019 e PIR – premiate le PMI

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Dopo due anni dal loro esordio nel sistema della fiscalità finanziaria, PIR - piani di risparmio a lungo termine sono stati oggetto di un importante intervento riformatore da parte del legislatore fiscale: dal 1° gennaio 2019, infatti, la legge di bilancio ha modificato radicalmente la disciplina relativa ai vincoli di composizione del piano di risparmio, introducendo nuovi e più stringenti condizioni di operatività del regime premiale.

La logica di fondo della riforma va ricercata nella volontà politica di canalizzare le risorse finanziarie verso una ben definito segmento di aziende, rappresentato dalla piccole e medie imprese: tutto ciò, in quanto la previgente disciplina, la quale prevedeva un mero vincolo di investimento in società non quotate nell’indice FTSE MIB, si era palesata come scarsamente efficace a garantire alle piccole e medie imprese nuove opportunità di finanziamento, sia sotto forma di capitale di rischio che attraverso capitale di debito.

Vediamo, quindi, cosa cambia e cosa rimane immutato rispetto al vecchio regime, che rimane applicabile ai piani attivati fino al 31 dicembre 2018.

 Le innovazioni apportate dalla legge di bilancio per il 2019

La legge di bilancio al comma 212 ha stabilito che la c.d. quota vincolata del piano, pari al 70% del totale, debba essere investita:

  • per almeno il 5%, in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • per almeno il 30%, in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri;
  • per almeno il 5%, in azioni o quote di fondi per il Venture Capital, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, come definiti dal comma 213.

Conseguentemente, la composizione generale del piano di risparmio, derivante dalla applicazione delle predette percentuali, è rappresentata dalla seguente struttura patrimoniale:

  • 42% destinato a strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE, con stabile organizzazione nel territorio;
  • 21% destinato a strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia o in Stati UE o SEE, con stabile organizzazione nel territorio, non quotate nell’indice FTSE MIB o indici equivalenti esteri;
  • 3,5% destinato a strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
  • 3,5% destinato azioni o quote di fondi per il Venture Capital, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Con riferimento a tale ultima asset class, poi, il legislatore ne ha dettato una definizione ad hoc: ai fini dell’agevolazione in parola, infatti, è necessario che l’organismo di investimento collettivo del risparmio investa almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti a favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

La disciplina del “vecchio” regime applicabile ai “nuovi” PIR

Come evidente, avendo il legislatore fiscale modificato esclusivamente la disciplina del vincolo di composizione dei piani di risparmio, è logica conseguenza ritenere applicabile, in via residuale, il regime introdotto dalla legge di bilancio per il 2017.

In primis, per quanto attiene ai soggetti beneficiari di tale regime fiscale, i quali sono rappresentati:

  • dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, al di fuori dell’attività d’impresa commerciale eventualmente svolta:
  • dalle casse previdenziali e le forme di previdenza complementare (c.d. fondi pensione.

In merito all’alimentazione del piano rimangono fermi, per le persone fisiche, i limiti massimi di alimentazione del piano medesimo, pari ad euro 30.000 l’anno, e un limite massimo complessivo di euro 150.000.

Rimangono inoltre fermi i restanti vincoli, ossia:

  • il vincolo quinquennale di detenzione degli strumenti finanziari (c.d. holding period);
  • il vincolo di concentrazione, in forza del quale Il patrimonio del PIR non può essere investito, per una quota superiore al 10% del suo valore complessivo, in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo o, ancora, in depositi e conti correnti;
  • il vincolo dell’unicità del piano di risparmio, per cui un soggetto non può essere titolare di più di un PIR, né un PIR può avere più di un titolare.

Sotto il profilo fiscale, l’ambito di operatività dell’agevolazione è rimasto immutato: il piano infatti assicura al titolare l’esenzione da tassazione dei redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR e dei redditi diversi di natura finanziaria, previsti dall’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, rimanendo esclusi dall’esenzione i redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e, più in generale, quelli che concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore; inoltre, trova applicazione la non assoggettabilità a imposta di successione del trasferimento a causa di morte degli strumenti detenuti nel piano.

Ciò chiarito, tuttavia, appare quanto mai opportuno che l’Amministrazione finanziaria “aggiorni” i documenti di prassi finora pubblicati, al fine di delimitare il funzionamento della nuova disciplina che appare certamente lacunosa, quanto ai profili di coordinamento tra la legge istitutiva e la riforma attuata dalla legge di bilancio per il 2019.

Normativa

Art. 1, commi da 211 a 215, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 1, commi da 100 a 114, legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Prassi amministrativa

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3 del 26 febbraio 2018.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Linee Guida del 4 ottobre 2017.

 

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