Legge di bilancio 2023 – Le novità per i datori di lavoro

Download PDF

È stata pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la L. 197/2022, Legge di Bilancio per il 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023.

In momento storico particolare come quello che stiamo vivendo oggi, in tanti hanno posto speranza e fiducia nelle mani della legislatura auspicandosi delle misure che portino un po’ di sollievo nella vita delle famiglie e delle imprese.

Elenchiamo di seguito le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:

  1. Taglio del cuneo fiscale per l'anno 2023.

Viene confermato per il 2023 (periodi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l’esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021.

È previsto l’incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Pertanto, l’esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a:

  • 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
  • 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.
  1. Agevolazione per l'assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza.

E’ riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  Esso spetta per un periodo massimo di 12 mesi.

  • L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
  • L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299).

Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Tale riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

Inoltre, sempre a decorrere dal primo gennaio 2023:

  • i percettori del reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 65 anni, senza occupazione e/o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla L. 53/2003. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

 

  • per i beneficiari del reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata, pena la decadenza, anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro.

Sempre con riferimento al tema del RdC, la manovra finanziaria per il 2023 ha stabilito che la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo di affitto previsto nel contratto in locazione, prima corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, verrà erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione.

Il maggior reddito da lavoro percepito svolgendo lavoro stagionale o intermittente non incide sul beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Pertanto, sono comunicati all’INPS solo i redditi eccedenti tale limite massimo, e con riferimento alla parte eccedente verrà effettuata la decurtazione dell’importo spettante.

Infine i comuni devono impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale (e non più almeno 1/3 di essi), nell’ambito dei progetti utili alla collettività.

Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell'ottica di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all'abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'anno 2024.

  1. Esonero contributivo per assunzioni di giovani e personale femminile.

Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l’esonero contributivo (attualmente previsto in via strutturale dall’articolo 1, commi 100-105 e 107, L. 205/2017 per gli under 30 nella misura del 50% fino ad un massimo di 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sempre in un’ottica di inclusione sociale, e per promuovere le assunzioni di personale femminile, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, c. 16 L. 178/2020, si applica anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 01.01.2023 al 31.12.2023. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo è stato elevato a 8.000 euro per il 2023.

Anche questi due esoneri sono subordinati all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue.

  1. Proroga al 31 marzo 2023 dello smart working per i lavoratori fragili.

Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il datore di lavoro deve garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Si ricorda che sono lavoratori fragili coloro che sono affetti da patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all’art. 17, comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221.

Nello specifico, la normativa consente di inviare fino al 31 gennaio 2023, con la procedura emergenziale semplificata, esclusivamente le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 marzo 2023. Si precisa che dal 1° febbraio 2023 ritorna invece la procedura ordinaria presente al sito “servizi.lavoro.gov.it”, denominato “Lavoro agile”.

  1. Riforma della disciplina delle prestazioni occasionali articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (ex voucher – c.d. PrestO).

Con la riforma viene stabilito che per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il limite massimo dei compensi per anno civile dal 2023 è elevato da 5.000 a 10.000 euro. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Le PrestO possono essere utilizzate, anche con riferimento alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

È stata inoltre abrogata l’autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo.

Infine, sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle Presto è vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

Ribadiamo i soggetti nei cui confronti è possibile attivare le prestazioni occasionali:

  • persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
  • detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
  1. Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività 2023.

Intervenendo sull’articolo 1, comma 182, L. 208/2015, per il solo 2023, viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Rimangono, invece, fermi gli ulteriori vincoli, tra cui il limite complessivo di 3.000 euro lordi, il limite reddituale da lavoro dipendente pari a 80.000 euro nell’anno precedente l’erogazione, nonché l’obbligo di stipula di un contratto di secondo livello, ecc.

  1. Proroga CIGS per cessazione attività.

È prorogata per il 2023 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (art. 44 D.L. 109/2018).  Per questa misura sono stati stanziati fondi per 50 milioni di euro.

  1. Congedo parentale.

E’ stato previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all'80%, fino al sesto anno di vita del bambino. La nuova disposizione è applicabile solamente ai soggetti che terminano il periodo di congedo obbligatorio in data successiva al 31 dicembre 2022. Si attendono istruzioni Inps in merito.

  1. Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno. Tale incremento è previsto anche per i figli di età compresa tra uno e tre anni per le famiglie con tre o più figli aventi ISEE fino a 40.000 euro. Viene estesa la quota di 175 euro, attualmente prevista per i figli minori a carico, anche ai figli maggiorenni per le famiglie con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. In aggiunta viene estesa anche la maggiorazione prevista per i figli minori a carico e disabili, ai figli fino ai 21 anni che siano a carico e disabili. Infine, è stato confermato anche per il 2023 l’importo aggiuntivo di 120 euro previsto per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità in caso di ISEE non superiore a euro 25.000.

  1. Misure di semplificazione in materia di ISEE.

A decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

  1. Modifiche al regime forfettario.

È aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

  1. Quota 103.

In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

  1. Proroga del cosiddetto Anticipo Pensionistico Sociale (APE Sociale).

E’ stata estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.

  1. Opzione Donna.

E’ stata prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi. In quest’ultimo caso la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento