L’incarico di trasmissione dell’intermediario telematico

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La dichiarazione dei redditi può essere presentata attraverso un intermediario abilitato (es. professionista, caf) a cui il contribuente chiede assistenza per il solo invio o anche per la compilazione. L’intermediario deve rilasciare al cliente una ricevuta in cui risulti l’impegno, la data di accettazione dell'incarico e la sottoscrizione.

La ricevuta deve essere rilasciata:

  •  alla ricezione della dichiarazione (se l’intermediario si impegna al solo invio);
  • all'assunzione dell'incarico (se l’intermediario si impegna anche alla predisposizione oltre che all’invio).

Tuttavia, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi non può considerarsi assolto da parte del contribuente con il solo affidamento di tale incombenza al professionista. Infatti, la dichiarazione dell’intermediario, contenente l’impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi, non ha valore di prova dell’avvenuta presentazione. La prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione per il contribuente è rappresentata solo dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento che l’Agenzia delle entrate trasmette a seguito dell’invio da parte dell’intermediario.

L'intermediario, entro 30 giorni dall’invio, è tenuto a consegnare al contribuente:

  • l'originale della dichiarazione inviata;
  • la comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuto ricevimento.

Il contribuente ha l’onere di controllare che la dichiarazione sia stata effettivamente presentata dall’intermediario facendosi consegnare la suddetta documentazione. Egli infatti, resta l’unico obbligato alla tempestiva presentazione della dichiarazione, a meno di comportamenti fraudolenti dell’intermediario.

Fermo restando le sanzioni per il contribuente per l’omessa/tardiva presentazione della dichiarazione, per l’intermediario che omette o invia tardivamente la dichiarazione del cliente è prevista una specifica sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro (prossimi approfondimenti su questio blog).

Ma quando si considera tardiva la dichiarazione presentata dall’intermediario? La risposta dipende dalla data di conferimento dell’incarico/consegna della dichiarazione da parte del contribuente (indicata nel frontespizio della dichiarazione):

  •  se l’incarico è conferito entro il termine di presentazione della dichiarazione, il professionista dovrà adempiere entro tale termine;
  • se l’incarico è conferito dopo il termine di presentazione della dichiarazione, l'intermediario ha 1 mese per trasmetterla; solo dopo tale termine la presentazione è considerata per quanto riguarda la sua responsabilità, tardiva.

Normativa:

Art. 7 bis D.lgs. n. 241/1997 – Art. 3, co.7-ter, D.P.R. n. 322/1998

Prassi:

AE Circolare 24/9/99, n. 195/E

Giurisprudenza:

Cassazione n. 11832 del 9/6/16 - e n. 11741 del 5/6/15 n.27202 del 4/12/13

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