LIQUIDAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

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Per effetto dell’aggiunta del terzo comma all’articolo 2486 c.c., che disciplina il danno risarcibile in caso di responsabilità accertata degli amministratori, è stato introdotto in via normativa, a decorrere dal 16/3/2019, un codificato criterio per quantificare il danno causato dall’amministratore.

La novità è significativa in quanto in passato la quantificazione era rimessa alla valutazione del giudice. La nuova disposizione introduce una presunzione di valutazione del danno che, tuttavia, lascia aperti, sia da parte dell’amministratore sia da parte della società, “la prova di diverso ammontare”. Pertanto, sono utili gli spunti nel frattempo forniti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Ai sensi dell’articolo 2484 c.c., le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

1)       per il decorso del termine;

2)       per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3)       per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4)       per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

5)       nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6)       per deliberazione dell'assemblea;

7)       per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.

GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

In presenza delle condizioni per lo scioglimento della società di capitali, gli amministratori devono intervenire senza indugio per accertare la causa e sottoporla ai soci, proponendo, ove possibile, idonee soluzioni per rimuoverla.

L'articolo 2486 c.c., prevede che gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il nuovo terzo comma dell’articolo 2486 c.c. prevede, che quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra:

  • il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e
  • il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Per espressa previsione normativa, inoltre, se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

LA PROVA

Chi agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità degli amministratori di una società di capitali, deve fornire la prova del compimento di atti negoziali in epoca successiva all'accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società incompatibili con l’orizzonte liquidatorio oramai palesatosi.

Gli amministratori convenuti devono provare, invece, che quegli atti erano comunque giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto:

  • non connessi alla normale attività produttiva dell'azienda e non comportanti un nuovo rischio d'impresa

o

  • necessari per portare a compimento attività già iniziate.

La prova del diverso ammontare del danno rispetto a quello presunto in base all’articolo 2496 c.c. consente di valorizzare gli orientamenti della giurisprudenza nel tempo.

GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La giurisprudenza più risalente (Cassazione n. 2671/1997; Cassazione n. 1281/1997; Cassazione n. 6493/1985; Cassazione n. 1281/1977 e Cassazione n. 2671/1977) era orientata nel senso che il danno imputabile agli amministratori per condotte illecite poteva essere commisurato alla differenza fra attivo realizzato ed il passivo accertato in sede fallimentare.

Il più recente orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (ex plurimis, Cassazione n. 7606/2011; Cassazione n. 5876/2011; Cassazione n. 16050/2009; Cassazione n. 9616/2009 e Cassazione n. 16211/2007) afferma, invece, la risarcibilità del solo danno che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte antigiuridiche poste in essere dagli amministratori e di cui è necessario, comunque, fornire idonea dimostrazione.

DUE ESEMPI ILLUMINANTI

La Corte di Cassazione 23 luglio 2007 n. 16211, ha evidenziato che se l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori trova fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'articolo 2447 c.c., non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l'intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, bensì dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale.

La Corte di Cassazione 10 febbraio 2022, n. 4347, ha affermato che, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore di fallimento contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al disotto del minimo legale, il giudice, ove nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della società, deve indicare le ragioni per le quali:

  • da un lato, l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore;
  • dall'altro, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali;

e ciò sempre che il ricorso a tale criterio equitativo sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. Per effetto delle rettifiche sopraindicate, il patrimonio netto subisce una contrazione naturale, a volte molto ingente, connessa al nuovo stato dell'impresa, del tutto indipendente dal comportamento negligente avuto dagli amministratori.

Dunque, in questo contesto e nell’attualità della nuova versione dell’articolo va valorizzato l’art. 2486 del C.c., laddove prevede detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.”

Normativa

  • Articoli 2484 e 2486 c.c.;
  • articolo 378, comma 2, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Giurisprudenza

Cassazione n. 2671/1997; Cassazione n. 1281/1997; Cassazione n. 6493/1985; Cassazione n. 1281/1977 e Cassazione n. 2671/1977; Cassazione n. 7606/2011; Cassazione n. 5876/2011; Cassazione n. 16050/2009; Cassazione n. 9616/2009 e Cassazione n. 16211/2007; Cassazione n. 4347/2022.

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