L’omessa dichiarazione dei redditi: gli effetti del ravvedimento “nei termini”

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Una dichiarazione dei redditi si considera omessa se inviata oltre i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine (Redditi e Irap 30 settembre + 90 gg = 29 dicembre; Iva 28 febbraio + 90 gg= 29 maggio).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, la legislazione tributaria prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che va dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000, che può essere raddoppiata nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La presentazione entro 1 anno

Qualora la dichiarazione omessa sia presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (ovverosia entro il 30 settembre dell’anno successivo, o per l’Iva entro il 29 maggio dell’anno successivo) e, in ogni caso, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica una sanzione ridotta che va dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500, che può essere raddoppiata nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Va sottolineato che detta dichiarazione è comunque omessa e consente, in linea di principio, all’amministrazione finanziaria di procedere con l’accertamento induttivo.

La soluzione al penale

Tale forma di presentazione, ancorché fuori termine, consente altresì di scongiurare sanzioni penali: se l'imposta evasa è superiore ad euro 50.000,00, infatti, è prevista per l’omessa dichiarazione la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni; tuttavia, a tali fini, la presentazione della dichiarazione, accompagnata dall’integrale pagamento del tributo e degli accessori, dopo 90 giorni dalla scadenza del termine ma entro il termine di presentazione di quella relativa al successivo periodo d’imposta, rappresenta una specifica causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione.

Tuttavia, tale adempimento tardivo, affinché possa produrre il suo effetto liberatorio, deve comunque intervenire, oltre che prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, antecedentemente all’avvenuta conoscenza dell’istaurazione, per i medesimi fatti, di un procedimento penale (ad es. notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari). Oltrepassato tale momento e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel processo di primo grado, la presentazione della dichiarazione, con pagamento del tributo, sanzioni (non ravvedibili) e interessi, determina la non applicazione delle pene accessorie e il riconoscimento di una circostanza attenuante ad effetto speciale (pena principale ridotta fino alla metà).

Normativa

D.Lgs. n. 471 del 1997 (art. 1)

D.Lgs. n. 74 del 2000 (artt. 5, 13)

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