MANOVRA 2020: ARRIVA LA CONFISCA TRIBUTARIA “PER SPROPORZIONE”

Download PDF

Al momento, abbiamo una certezza: le disposizioni del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019) che riguardano la nuova previsione della “confisca per sproporzione” avranno efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. Il decreto è entrato in vigore il 27 ottobre, quindi il termine ultimo per la conversione scadrà poco dopo Natale.

Entro quella data, tuttavia, si tratterà di capire bene, a partire dalla consumazione di un reato tributario, cosa rientrerà e cosa resterà fuori dalla nuova modalità di confisca.

Ciò che è già certo, invece, è che con le modifiche appena apportate dall’art. 39 del citato decreto la disciplina penale in materia tributaria viene variata in quasi tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 74/2000.

A partire dall’art. 2, infatti, si prevedono aumenti delle pene detentive e/o un generale abbassamento delle soglie di punibilità mentre, dopo l’art. 12-bis del decreto 74, è ora inserito l’art. 12-ter, introducendosi il caso particolare della confisca c.d. “allargata o per sproporzione”.

In particolare, ivi si dice che per taluni delitti previsti dal citato decreto 74 (diversi da quelli previsti dagli articoli 10-bis e 10-ter, vale a dire omesso versamento delle ritenute e dell’IVA), si applica l’art. 240-bis del Codice penale.

Quindi, è ben chiaro che le righe della norma escludono dal perimetro della nuova confisca i reati di omesso versamento, mentre nella relazione illustrativa del decreto fiscale si afferma chiaramente di voler introdurre “strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l’ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari” e che l’art. 12-ter vuole rappresentare “uno strumento di contrasto (particolarmente rilevante) “costituito dalla confisca c.d. allargata o per sproporzione, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima”.

In sostanza, per effetto di reati tributari attratti all’interno dell’art. 240-bis del Codice penale, si intende ora introdurre sequestro e confisca di disponibilità finanziarie o patrimoniali “di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona […] risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo”.

In detto articolo sono indicate configurazioni di delitti gravissimi per i quali l’ordinamento penale prevede la confisca per sproporzione e le ipotesi delittuose ivi considerate (a cui si aggiunge ora anche l'evasione fiscale fraudolenta e particolarmente rilevante sotto il profilo quantitativo) riguardano i reati commessi per mafia, terrorismo ovvero quelli di eversione dell’ordine costituzionale.

Sotto il profilo tecnico, la confisca “allargata” o “per sproporzione” è uno strumento di ablazione così denominato proprio perché essa consente la confisca su quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza o la titolarità in ragione del proprio reddito o della propria attività economica.

Invece, la confisca “tradizionale” (che è obbligatoria nel caso di condanna o patteggiamento per talune fattispecie, tra cui proprio i reati tributari) ha ad oggetto i beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell’illecito e, nel caso in cui non sia possibile, quei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (c.d. confisca “per equivalente”).

Non sempre agevole, tuttavia, è il raggiungimento della prova di una relazione diretta fra il bene o il denaro oggetto del provvedimento e il reato del quale costituisce il profitto illecito e per cui è pronunciata una condanna.

Diversamente, quindi, poiché la confisca allargata dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra un bene e il condannato, di conseguenza essa potrà essere disposta con riguardo a tutti quei beni dei quali, al momento in cui intervenga la sentenza di condanna o di patteggiamento, la provenienza risulti ingiustificata e il valore sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica esercitata e, a quel punto, da ricomprendere astrattamente nella prevista ablazione vi sarebbero anche i beni che siano entrati nella proprietà del reo in modo legittimo e anche prima della commissione del reato.

Tanto allora per alimentare, se mai ce ne fosse bisogno, un ulteriore presupposto di inquietudine, merita sottolineare che la giurisprudenza dominante definisce questo strumento ablatorio come una misura di sicurezza patrimoniale e, in particolare, le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 920/2004, hanno sostenuto che la confisca in esame costituisce una misura di sicurezza “atipica”.

Da tale inquadramento ne discende che, secondo quanto disposto dall’art. 200 c.p., la confisca allargata è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, con l’effetto che la misura potrà essere disposta anche nei casi in cui la condanna sia pronunciata per reato commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma.

In ogni caso, come già detto, il decreto fiscale prevede che restino esclusi dal campo applicativo della suddetta misura, in ragione della loro minore gravità, i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter, che specificamente puniscono l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate e l’omesso versamento di IVA.

Ulteriormente, per tutti gli altri delitti fiscali, fissa la soglia di operatività della confisca allargata a 100.000 euro di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all’imposizione fiscale, con la conseguenza che, con specifico riferimento alla frode fiscale di cui all’art. 2, se gli elementi passivi fittizi indicati nelle fatture false restano al di sotto di tale importo, non si potrà essere destinatari della confisca per sproporzione.

Unica eccezione alla previsione della soglia di 100.000 euro è rappresentata dalla fattispecie di cui all’art. 10, poiché ivi non si contempla alcuna quantificazione dell’imposta evasa bensì si punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento