Come noto, l’articolo 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR assicura ai soggetti passivi IRPEF la facoltà di dedurre dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (c.d. secondo pilastro), alle condizioni e nei limiti fissati dall’articolo 8 del citato decreto.
Tale disposizione, al comma 4, stabilisce che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base ad accordi e contratti collettivi, alle forme previdenziali complementari sono deducibili per un importo non superiore ad euro 5.164,57, per ciascun periodo d’imposta. A tali fini il soggetto interessato deve tener conto altresì delle quote accantonate dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del TUIR.
Dunque, in sintesi, per la verifica di detto limite di euro 5.164,57 vanno considerati:
- i contributi versati direttamente dal contribuente per sé o per i familiari fiscalmente a carico;
- i contributi versati o trattenuti dal datore di lavoro.
Fattispecie ulteriormente agevolate – lavoratori di prima occupazione post 2016
Ciò posto, tuttavia, la legislazione tributaria prevede dei regimi speciali per fattispecie che sono state considerate meritorie di un trattamento fiscale agevolato.
Tra queste i contributi versati dai lavoratori di prima occupazione successivamente al 1° gennaio 2007, o quei occupati che, a tale data, non avevano una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria.
Tali lavoratori, qualora nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare abbiano effettuato versamenti inferiori alla predetta soglia annua, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i successivi 20 anni.
In dettaglio, questi contribuenti possono dedurre un ammontare corrispondete alla differenza tra il limite cumulativo massimo relativo ai primi 5 anni, cioè 25.822,85 (5.164,57 moltiplicato per 5), e l’importo effettivamente versato. A decorrere dal sesto anno, tale plafond previdenziale può poi essere utilizzato, nel caso in cui il soggetto interessato effettui versamenti superiori al limite ordinario, per un importo complessivamente non superiore ad euro 7.746,86.
Fattispecie ulteriormente agevolate – fondi pensionistici in squilibrio
Altro regime ad hoc è quello riservato alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il piano di riequilibrio.
In tali fattispecie, il soggetto passivo IRPEF può dedurre integralmente i contributi versati al fondo pensione in squilibrio finanziario; nel caso di contemporanea partecipazione a due forme di previdenza complementare, di cui una in squilibrio ed una in equilibrio finanziario, i contributi versati alla seconda sono deducibili entro un limite pari alla differenza tra euro 5.164,57 e quanto versato al primo fondo.
Contributi versati per familiari a carico
La disciplina fiscale consente di dedurre i contributi relativi ai familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12 del TUIR, per la quota da essi non dedotta: quindi la deduzione spetta in via prioritaria al soggetto titolare della posizione previdenziale e, in subordine, qualora il reddito complessivo di tale soggetto non consenta la deducibilità delle somme versate, al soggetto cui è fiscalmente a carico.
Contributi versati da dipendenti pubblici
Infine, sussiste una deroga per i contributi versati dai dipendenti pubblici ai fondi di previdenza negoziale, i quali sono soggetti alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2006, la quale prevede che l’importo deducibile non possa superare il 12% del reddito complessivo, al lordo dei redditi assoggettati a cedolare secca e in ogni caso non superiore ad euro 5.164,57. Nel caso di redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere altresì superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.
Normativa
Art. 10, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Prassi
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7 del 4 aprile 2017.