Modello Redditi – Detraibilità dei premi assicurativi: condizioni e limiti del beneficio fiscale

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Come ogni anno, per i contribuenti è arrivato il momento di fare un’attenta ricognizione delle spese sostenute nell’ultimo periodo d’imposta, al fine di individuare quali di esse possano essere fiscalmente “scaricate”, sotto forma di detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile. Tra queste, le spese per premi assicurativi, per le quali tuttavia il beneficio non opera in modo generalizzato, poiché la disciplina di riferimento individua solo talune fattispecie ed, in ogni caso, fissa dei limiti variabili, in funzione del tipo di copertura acquistato.

Cerchiami quindi di fare un po’ di chiarezza.

Per le polizze vita e contro gli infortuni, stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, è necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e che, per tale periodo, non sia possibile la concessione di prestiti. In tali casi, al contribuente è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 19% della spesa per premi, computabile fino ad un limite di euro 530: ciò vuol dire che il beneficio fiscale massimo ammonta ad euro 101,00.

Per le polizze, stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001, ai fini della detraibilità, è necessario che abbiano ad oggetto il caso morte e il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%. Anche in queste fattispecie, al contribuente è riconosciuta una detrazione d’imposta, pari al 19% della spesa, computabile fino alla soglia massima di euro 530. Pertanto, il “risparmio” fiscale che è possibile ottenere è pari ad euro 101,00.

Nell’ipotesi di polizze morte, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed in cui sia indicato come beneficiario un soggetto con disabilità grave, il limite massimo di spesa rilevante è di euro 750. Pertanto, il “risparmio” fiscale che è possibile ottenere è di euro 143,00. Questa tipologia di polizza cerca di rassicurare, in genere, il genitore che alla propria morte ha la certezza che una certa somma verrà erogata al proprio figlio gravemente disabile.

Inoltre, sussiste una particolare categoria di assicurazioni agevolabili senza limite temporale: quelle ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. long term care), per le quali è necessario, ai fini tributari, che la compagnia assicurativa non abbia la facoltà di recedere dal contratto e che tali contatti rispondano alle caratteristiche fissate nel D.M. 22 dicembre 2000. Con riferimento a questa particolare copertura, il limite massimo di computabilità della spesa è fissato ad euro 1.291,14, per cui la detrazione del 19% massima usufruibile è pari ad euro 245,00.

In conclusione, è importante ricordare come tale beneficio fiscale sia “scalare”, nel senso che la spesa per le fattispecie agevolabili (disabili e long term care) va computato, al netto di quanto già eventualmente portato in detrazione per l’ipotesi-base (polizza vita e contro gli infortuni e polizza morte e invalidità permanente): così, in caso di concorso di assicurazioni per il rischio invalidità non inferiore al 5% e polizze morte con beneficiario disabile, la seconda spesa andrà computata al netto della prima (220=750-530) poiché vi è il limite invalicabile di 750 euro.

Normativa

Art. 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

Prassi

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7 del 4 aprile 2017

 

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