NASCE LA “MUSINA” FISCALE: IL COMMITTENTE DEGLI APPALTI DIVENTA AUSILIARIO DELLE ENTRATE

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Con gli emendamenti in corso di inserimento nel DL 124/2019 ed approvati dalla Commissione Finanze della Camera, è stato quasi integralmente riscritto l’art. 4 relativo al versamento delle ritenute negli appalti. Nel confermare l’applicazione della norma a decorrere dal 1° gennaio 2020 e il divieto di versare le ritenute compensando propri crediti nel modello F24, è stato ampiamente modificato l’ambito applicativo della norma.
In definitiva, cambia il ruolo del committente, che non sarà obbligato a eseguire il versamento delle ritenute, ma sarà comunque tenuto a svolgere un ruolo di controllore ed avamposto del Fisco nei confronti delle frodi, in quanto la norma impone al committente degli appalti un rigoroso obbligo di vigilanza sulla ditta appaltatrice.

Nello specifico, viene previsto che gli obblighi del nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applichino ai committenti sostituti d’imposta e residenti nel territorio dello Stato che affidino il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.
Si circoscrive, quindi, il nuovo obbligo ai contratti in cui l’esecuzione dell’opera o la prestazione di servizio viene realizzata attraverso l’attività lavorativa eseguita presso la sede e con i beni strumentali del committente: un'importante novità che quindi esclude dal perimetro dei nuovi obblighi i condomini.


La nuova previsione, invece, afferma che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati verranno determinate e operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, la quale sarà anche tenuta al versamento delle medesime dovendo provvedervi, in caso di più commesse, con distinte deleghe per ciascun committente.
Attenzione, però! Perché il committente, nei cinque giorni successivi al termine per il versamento delle ritenute, dovrà ricevere dall’impresa sia gli F24 quietanzati, a comprova del pagamento delle ritenute per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o per la prestazione del servizio, sia l’elenco nominativo dei medesimi, con il dettaglio per ciascuno delle ore di lavoro prestate, dell’ammontare della retribuzione corrisposta, del dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente e la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.


Il committente, quindi, continua a essere chiamato a rilevanti adempimenti solo per permettere all’Erario di contrastare gli omessi versamenti delle ritenute. Oltre al ruolo di controllore, inoltre, la nuova norma prevede che il committente, in caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, debba sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio e debba comunicare entro 90 giorni tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente, conservando presso di sé in una sorta di "musina" fiscale (per i non veneti, salvadanaio) la provvista finanziaria aggredibile da parte dell'Erario.


Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico, vedrà contestarsi per sanzione una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime.


La possibilità di disapplicare l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 per ritornare agli adempimenti previsti in ogni Paese normale vi sarà solo laddove l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- sia in attività da almeno tre anni,  sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

In attesa di verificare se davvero quanto descritto sarà confermato, l'occasione è gradita per porgere anticipatamente ed ironicamente gli auguri di Buon Anno a tutti i committenti degli appalti.

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