Negozi Centri storici – pronta l’istanza per il fondo perduto

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Con provvedimento n. 0352471/2020 del 12/11/2020. l’Agenzia delle Entrate ha messo in linea l’apposita istanza telematica per consentire alle imprese interessate di fruire del contributo a fondo perduto cd. Centri storico-turistici.

L’articolo 59 del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, non modificato in sede di conversione nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto un contributo a fondo perduto per gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  1. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  2. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Nella tabella a seguire le città metropolitane.

Città metropolitana Codice
Torino 201
Genova 210
Milano 215
Venezia 227
Bologna 237
Firenze 248
Roma 258
Napoli 263
Bari 272
Reggio di Calabria 280
Palermo 282
Messina 283
Catania 287
Cagliari 292

Condizioni di accesso al contributo

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni, sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all'intero territorio dei comuni.

Zone A individuate dal Comune: Comprende le parti di territorio aventi agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi.

Calcolo del contributo a fondo perduto

L'ammontare del contributo è determinato applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, riferito al punto vendita ubicato nel comune interessato: In definitiva le percentuali sotto si applicano al calo del fatturato.

a) 15% - soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/20;

b) 10% - soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/20;

c) 5% - soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 15/8/20.

Il contributo è riconosciuto, comunque, per un ammontare non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono, inoltre, riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1/7/19 nelle zone A dei comuni ricompresi nella norma.

In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo non è cumulabile con il contributo di cui all'art. 58 dello stesso decreto “Agosto” per le imprese della ristorazione (acquisto da filiera produttiva di prodotti made in Italy), le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Nella istanza da inviare telematicamente a decorrere dal 18/11/2020 e non oltre il 14/01/2021 vanno riportati tutti i dati concernenti l’accesso al contributo.

Posto che l’impresa potrebbe avere “negozi” in più comuni l’istanza prevede l’indicazione delle diverse unità ubicate nei corrispondenti comuni.

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