NELLE PANDEMIE SIAMO TUTTI UGUALI DAVANTI AL VIRUS, MA NON DAVANTI AL FISCO

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Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, in deroga allo Statuto del contribuente, si applicherà l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.  L’ultimo comma dell'art. 67 del D.L. n. 18/2019 (decreto “Cura Italia) recita esattamente così. In sostanza, approfittando dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, si stabilisce una proroga fino al 31.12.2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori in scadenza entro il 31.12.2020.

In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a fine 2020 non decadrà il prossimo 31,12, ma alla fine del 2022 e tale proroga riguarderà, dunque, gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2015, le omesse dichiarazioni relative all’anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 2016.

E' sicuramente eccessiva l'accusa di "sciacallaggio fiscale" con la quale sui social è stata bollata questa previsione, ma la norma sicuramente dispone una ingiustificabile proroga biennale dei termini in favore degli Uffici che appare, al momento, del tutto sproporzionata rispetto alla disfunzioni operative che hanno subito gli Uffici in ragione dell'emergenza ed alle banali proroghe temporali della scadenza dei versamenti accordata ai contribuenti.

Al di là del fatto che i dipendenti delle Entrate, secondo la relazione tecnica del decreto in argomento, starebbero comunque lavorando in smart working e che, quindi, l’emergenza non avrebbe interamente fermato le lavorazioni istruttorie degli uffici finanziari, se anche i funzionari del Fisco non stessero operando con piena operatività nel periodo di sospensione, la proroga biennale apparirebbe ingiustificabile.

Tuttavia anche da questa previsione, non diversamente che da tutto il resto del decreto, emerge una visione punitiva e, in ogni caso, sicuramente non premiale delle categorie più produttive del Paese, alle quali viene solamente prorogata la mungitura di periodo e differita nel tempo la resa dei conti tributaria, con ristoro (e non per tutti) di soli 600 euro per la sussistenza alimentare e,  per molti imprenditori o professionisti, l'unica possibilità di ricorrere all'elemosina da un "fondo di ultima spiaggia" previsto dall'art. 44.

Nessuno, ovviamente, dimentica che esistono delle priorità sanitarie assolute, ma esistono anche delle difficoltà economiche concrete che non devono essere umiliate. Mentre sto scrivendo questo pezzo mi ha chiamato un amico agente di commercio che ha perso mandati di agenzia a ottobre, a quel punto la moglie già disoccupata aveva purtroppo cominciato a fare l’estetista domestica "in nero" per sbarcare il lunario e adesso: il "nero" domestico è out, il reddito di cittadinanza potrebbe non competergli, il bonus di 600 euro neanche perché è iscritto all’Enasarco oltre che all’INPS. Ha avuto la dignità di non chiedere un prestito agli amici, ma per fortuna un altro amico comune gli ha allungato in amicizia un acconto per alcune prestazioni future delle unghie smaltate della moglie. Mentre agli imprenditori a saracinesca abbassata viene concesso per il mese di marzo un contributo una-tantum di importo comunque inferiore al reddito di cittadinanza. Andrà tutto bene, come dicono tutti, ma solo se verrà dipanato anche questo fosco scenario.

Chi commenta provvedimenti economici e fiscali non fa il medico e quindi, purtroppo, non può aiutare nessuno per curarlo dal virus, ma ha comunque il dovere di provare a dare aiuto e voce a chi è in cerca di informazioni e diritti per superare questo difficile momento.
Se avessero destinato 25 miliardi tutti agli ospedali da campo, nessuno avrebbe avuto il diritto di fiatare. Se invece chiedono giustamente a tutti di stare a casa per legge, ma mantengono inalterati gli stipendi pubblici anche dei non medici, infermieri e poliziotti e si destinano risorse solo per gli ammortizzatori sociali dei dipendenti privati, al mio amico non gli si può rispondere solo : Pensa alla salute! La sensibilità e la commozione per quanto sta accadendo non deve travolgere anche la possibilità di segnalare che si stia facendo un’ingiustizia. Con rispetto del grave momento, ovviamente, e nella consapevolezza che miracoli non se ne possono fare. Tornando agli aspetti tecnici, l’art. 68 del citato decreto prevede la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8.3 al 31.5.2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del DL n. 78/2010). Tali versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Nella disposizione non vi è alcun rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati e, in particolare, manca l’indicazione delle comunicazioni di irregolarità (cd. avvisi bonari della liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 o del controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973). Per effetto delle FAQ pubblicate sul sito dell’Agente della Riscossione, risultano invece sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 (comprese dilazioni da accertamento esecutivo e da accertamenti esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

Previsto, invece, il differimento al 31.5.2020 del termine di versamento del 28.2 relativo alla c.d. “rottamazione-ter”, nonché del termine del 31.3.2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (c.d. “saldo e stralcio”).

E' troppo poco!

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