Non si blocca solo la “mucca” strumentale al “latte” erariale

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Le "ganasce fiscali" (ovvero, più tecnicamente, il fermo dei beni mobili registrati) è una delle misure cautelari attuate con maggiore sistematicità dall'Agenzia della Riscossione per tutelare i crediti erariali e "convincere" i contribuenti ad ottemperare al pagamento dei tributi omessi. Ai sensi degli artt. 50 e 86 del DPR 602/73, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento può essere disposto il fermo dei beni mobili registrati del debitore. La disciplina attuativa è contenuta nel DM 7.9.98 n. 503, riguarda gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti in pubblici registri, mentre il fermo si concretizza nell'iscrizione al PRA del fermo stesso senza, quindi, presupporre il materiale "blocco" del veicolo. Al riguardo, appare utile segnalare che il debitore che svolge un’attività (di impresa, una professione, nonché, come vedremo, anche un qualsiasi lavoro) conserva sempre la possibilità di dimostrare all’Agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività svolta, con ciò inibendo la procedura.
Parafrasando, al preminente fine di produrre il latte necessario a nutrire le casse erariali, esiste una norma con la quale è possibile preservare il pascolo di una mucca strumentale all'esercizio dell'attività del debitore.
Infatti, per effetto dell’art. 86 del DPR 602/73, il fermo amministrativo su beni mobili (tipicamente, le autovetture) non è disposto se, entro trenta giorni dalla notifica del preavviso, viene fornita dimostrazione della strumentalità del veicolo “all’attività d’impresa o della professione”, ma l’onere della prova della strumentalità spetta al contribuente.
Si ipotizzi, allora, che venga sottoposta a fermo l’auto di un contribuente (a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto) dimorante in una zona disagiata e sia possibile provare un cattivo collegamento pubblico con il resto del mondo e, nello specifico, con i luoghi di lavoro da raggiungere: a quel punto il fermo dell’auto è inapplicabile.
Affrontando il variegato panorama giurisprudenziale stratificatosi su questo tema, infatti è stato affermato che:
- la strumentalità del bene (concetto spesso ritenuto circoscritto ai lavoratori autonomi e ai possessori di reddito d’impresa) risulta verificabile anche per i dipendenti, mentre è stato sancito che il fermo può essere comunque adottato:
- se il debitore dispone anche di un’altra autovettura (CTP Novara n. 36/1/18),
- oppure se un lavoratore dipendente possa, nonostante il fermo, recarsi sul posto di lavoro con i mezzi pubblici (CTP Milano n. 7933/17/16).
Tuttavia, in assenza di mezzi pubblici, oppure se gli stessi impongano orari proibitivi (CTP Reggio Emilia n. 80/2/17), nessun fermo può essere imposto, a pena di lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro ed il diritto alle relazioni di vita.
Ai fini probatori, quindi, potrà risultare determinante produrre ogni documento, compresi gli orari delle linee di autobus e delle linee ferroviarie della zona, per dimostrare con ogni mezzo l'assenza dei mezzi pubblici in orari compatibili con quelli di lavoro, spettando a quel punto all’Agente della riscossione dimostrare come si potesse raggiungere il luogo di lavoro. Ovviamente, a nulla varrebbe l'affermazione da parte dell'Ufficio che sia comunque possibile, in caso di fermo, noleggiare un auto od un taxi, attesa la palese antieconomicità di utilizzo di tali mezzi di trasporto.
Alla luce di quanto detto, appare allora evidente come per certe professioni (ad esempio, l’agente di commercio, il promotore finanziario, ecc.) un eventuale fermo sarebbe di per sé illegittimo, stante il fatto che l'indispensabilità dell'auto è immanente alla sopravvivenza della stessa continuità lavorativa ed essendo imprescindibile che sussiste sempre una proporzione tra credito tutelato e misura cautelare (CTP Como n. 63/5/17), mentre, rispetto all’impresa o alla professione, è "strumentale" a questo fine un bene inerente e suscettibile di cedere utilità pluriennali all’attività (regolarmente riportato nei registri contabili). Ancor maggiori, ovviamente, sono le tutele dall'impossibilità del fermo per la categoria dei veicoli esclusivamente strumentali impiegati con finalità pubbliche, cioè ad uso pubblico (ad es. i taxi), dei veicoli strumentali per destinazione esclusiva all’attività (ad es. gli autoveicoli delle scuole guida).

Se, però, vi sono limiti all'azione del Fisco sui beni strumentali, non è invece previsto alcun generale limite quantitativo per il fermo, ma esiste giurisprudenza che ha saputo misurare, annullando il fermo, la eventuale sproporzione tra la misura cautelare e l'entità del debito (CTR Liguria n. 130/8/13, CTP Como n. 63/5/17), il quale, peraltro, può sempre essere evitato chiedendo una dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 e, in tal caso, il fermo può essere adottato solo se la dilazione non viene accolta o se si verifica la decadenza dalla medesima.

Appare, infine, utile rammentare che l’utilizzo del veicolo sottoposto a fermo dà luogo ad una sanzione, ex art. 214 comma 8 del DLgs. 285/92, da 777 a 3.114 euro.

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