Novità in materia di split payment

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L’art. 1, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, estende, a decorrere dall’1.7.2017, l’applicazione del meccanismo dello “split payment” alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi verso la Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, co. 2, della L. 31.12.2009 n. 196, per le quali cessionari o committenti non sono debitori dell’imposta. In particolare, i soggetti individuati dalla nuova versione dell’art. 17-ter del DPR 633/72 andranno a coincidere con l’intera Pubblica Amministrazione e, dunque, il numero dei destinatari delle fatture in “split payment” sarà destinata ad ampliarsi e a coincidere con quella di coloro che ricevono fatture elettroniche nel formato PA (anch’essi meglio individuati dall’art. 1, co. 2, della L. 196/2009). Conseguentemente, a differenza di quanto previsto sino al prossimo 30.6.2017, rientreranno nella disciplina, come destinatari delle fatture in “split payment”, anche le Agenzie fiscali, gli enti previdenziali di diritto privato (espressamente esclusi nella C.M. 1/E/2015) e gli Ordini professionali (soggetti agli obblighi di fattura PA, secondo le indicazioni del MEF). Sempre per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, co. 1, del DL 24.4.2017 n. 50, è stata prevista l’estensione dello split payment alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.) o “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • delle società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni;
  • delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., dalle società elencate ai punti precedenti;
  • delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, fermo restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Conseguentemente, se sino al prossimo 30.6.2017  tutti i fornitori tenuti all’applicazione dello “split payment” rientrano anche negli obblighi di fatturazione elettronica verso la P.A., con la nuova disposizione si potranno verificare anche situazioni in cui la fattura in “split payment” sarà emessa con il formato analogico. Questo è il caso delle forniture a favore delle società  quotate, in quanto estranee al settore pubblico.

E’ giusto il caso di precisare che le modifiche appena descritte si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall’1.7.2017 e che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta Ufficiale del citato DL 24.4.2017 n. 50, è prevista l’emanazione di un decreto del MEF che individui i soggetti destinatari della nuova disposizione.

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