Nuovi forfetari a 65.000 euro – come ti confeziono il “pacchetto”

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Come oramai a tutti noto, il disegno di legge di bilancio 2019 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’incremento a 65.000 euro - indistinto per qualsiasi attività - del limite di ricavi e compensi per accedere al regime forfetario, le cui aliquote di determinazione del reddito restano fissate, per ogni tipologia di attività, a quelle ora in vigore.

Peraltro, viene a cadere il divieto di corrispondere retribuzioni per importi superiori a 5.000 euro e quello di detenere beni strumentali di costo superiore a 20.000 euro. Le ultime notizie sulla norma in gestazione ci dicono che il soggetto forfetario non potrà però fatturare al proprio ex datore di lavoro se non siano trascorsi due anni dalla fine del rapporto.

Il minimo rampante

Dopo aver brevemente presentato la nuova norma in gestazione, andiamo al dunque.

Supponiamo che un soggetto (lavoratore autonomo o imprenditore individuale) sia nel 2018 ancora nel regime dei minimi (altrimenti detto regime di vantaggio). Come noto, se nel corso del 2018 gli incassi dovessero superare i 30.000 euro, il soggetto dal 2019 è fuori dal regime. Se nel 2018 dovesse sciaguratamente superare i 45.000 euro, l’uscita dal regime è immediata, in corso d’anno, e il meschino in sede di dichiarazione Iva per l’anno 2018 dovrà versare tutta l’Iva non addebitata ai propri clienti concernenti le fatture emesse prima del superamento dei 45.000, posto che per le fatture riferite alla parte che eccede i 45.000 l’Iva va addebitata in fattura ai clienti medesimi e versata alle scadenze previste.

Il minimo malizioso

Diciamo allora che il nostro minimo, nel corso del 2018 matura la certezza di superare non solo il limite di 30.000 euro ma addirittura quello di 45.00 euro (fortunatamente gli affari vanno bene!). Ne consegue che è nei guai!

Ma il regime forfetario gli tende la mano: infatti, è sufficiente che nel 2018 passi al regime forfetario e pazienza se si è dimenticato di optare nel quadro VO della dichiarazione Iva (composta da questo unico quadro) per il regime forfetario, posto che vale il comportamento ed è quindi esposto esclusivamente alla sanzione, ravvedibile, di 250 euro.  Dovrà però modificare l’indicazione nelle fatture emesse facendo riferimento al regime forfetario: e questo è un ostacolo serio!

Occorre sottolineare che è certamente vero che oggi il regime forfetario ha il limite (per i professionisti) di 30.000 euro, ma è anche vero che superato detto limite di compensi si esce dal regime dall’anno successivo e non dall’anno in corso. Al riguardo la Circolare n. 10 del 4 aprile 2016 è esplicita: “Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dal comma 54 (vale a dire, tra gli altri, il superamento del limite di ricavi e compensi).  Se dunque il nostro amico farà in modo di non superare nel 2018 i 65.000 euro, limite prevista per l’ingresso dal 2019 nel nuovo regime forfetario il gioco è fatto. Nel 2019 sarà un nuovo forfetario!

Ed infatti la circolare n. Circolare n. 10 del 4 aprile 2016, quando il limite dei ricavi fu elevato ebbe a chiarire:  “Ciò significa, ad esempio, che laddove un professionista in regime forfetario dal 1° gennaio 2015 abbia conseguito al 31 dicembre di quell’anno compensi per un ammontare complessivo di 18.000 euro (superiori al limite di 15.000 euro in vigore nel 2015), continua ad applicare il regime anche nel 2016, in quanto la soglia dei compensi percepiti nell’anno precedente è stata elevata a 30.000 euro.”.

I conti tornano

Ci siamo persi qualche cosa? Direi di no, infatti:

La circolare dell’agenzia delle entrate n. 17/2012 riferita al regime dei minimi (altrimenti detto di vantaggio) ha chiarito che I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio hanno facoltà di fuoriuscirne optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari (cfr. circolare n. 73/E del 2007). La medesima opzione può essere esercitata da coloro che iniziano un’attività e che, sebbene in possesso dei requisiti per utilizzare il regime in esame, non intendono usufruirne.”.

Se, allora (nel 2012) che non esisteva il regime forfetario, è stato chiarito che in qualunque momento si poteva passare al regime ordinario, a maggior ragione è ovvio che il minimo non sia costretto a rimanere nel regime dei minimi per 5 anni ovvero fino al raggiungimento del 35esimo anno di età, ma può ben optare per il forfetario che, peraltro, in base al chiarimento della risoluzione n. 64 del 10 settembre 2018 è un regime naturale.

D’altronde, la predetta Circolare dell’Agenza delle entrate n. 10 del 4/4/2016 a chiarimento dell’allora nuovo regime forfetario ebbe a sottolineare che : “…al fine di consentire la graduale sostituzione di tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche con il regime forfetario, il legislatore ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore del regime in argomento), con i limiti e le eccezioni di cui si dirà in seguito, fossero abrogati (comma 85): … regime fiscale di vantaggio, in vigore dal 1° gennaio 2012, che aveva assorbito il regime dei contribuenti minimi, …consentendo a coloro che al 31 dicembre 2014 si avvalevano dei regimi indicati ai punti 1 e 2, il passaggio al regime forfetario, in presenza dei requisiti previsti dalla legge (comma 86).”.

 Dolcetto o scherzetto!

 

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