Occorre la perizia per trasformare un consorzio? …Dipende!

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Per trasformare un consorzio in una società lucrativa, occorre la perizia? La risposta, piuttosto articolata, può riassumersi come segue: dipende!

Procediamo per gradi.

E’ possibile trasformare un consorzio in società lucrativa?

La risposta è: si, però!

E’ utile far presente, in premessa, che ai sensi dell’art. 2615 ter del Cod. Civ. “le società commerciali previste nei capi III e seguenti del titolo V° possono assumere quale oggetto uno scopo consortile.”.

La società consortile è costituita e assoggettata, dunque, a tutti gli effetti, alla disciplina civilistica della forma societaria assunta a destinazione.

 Traguardo solo in società di capitali

Ciò premesso, l’art. 2500 – octies del Cod. Civ. rubricato “Trasformazioni eterogenee in società di capitali”, stabilisce che, i consorzi e le società consortili (quest’ultime costituite, indifferentemente, sotto forma di società di capitali o sotto forma di società di persone) possono trasformarsi solo in società di capitali. Dunque, punto di partenza variegato, ma punto di arrivo obbligato.

Sempre l’articolo in esame stabilisce che la trasformazione richiede le seguenti maggioranze nelle rispettive delibere:

  • consorzi - voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;
  • società consortili - maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La lettura dell’art. 2500 – octies è illuminante perché fa risaltare come esistono “consorzi” ma anche “società consortili”. Il che, evidentemente, fa la differenza.

La perizia di stima

Ai fini della trasformazione dei consorzi in società di capitali (come già detto, unica forma di arrivo consentita) è controverso se sia necessaria o meno la perizia di stima dei valori patrimoniali per garantire l’entità che il capitale sociale risultante dalla trasformazione.

Al riguardo, il codice civile prevede esplicitamente, nel caso di trasformazioni progressive (da società di persone a società di capitali), l’obbligo di certificazione dell’esistenza di valori patrimoniali che devono essere capienti rispetto all’entità del capitale della società post trasformazione e, quindi, prevede l’obbligo di produzione di apposita perizia ex art. 2343 o 2465 Cod. Civ.

Invece, nel caso di trasformazione di consorzi, il codice Civile tace.

Passiamo in rassegna le principali prese di posizioni della dottrina sul punto.

Il Consiglio Notarile di Milano nella propria nota “X. Trasformazione di consorzio in attività consortile e di società consortile in consorzio (art. 2615-ter c.c.)”  afferma “Per evitare che vengano eluse le norme poste a tutela dell'effettività del capitale, la delibera di trasformazione in società consortile di capitali necessita, della relazione di stima del patrimonio sociale ad opera dell'esperto nominato dal Tribunale. Tale requisito non è, invece, richiesto per la trasformazione in società di capitali, di un consorzio costituito sotto forma di società di persone, non essendo applicabile neppure in via analogica la disciplina degli artt. 2498 c.c.

Ciò riportato, non ci può essere dubbio che la trasformazione di una società consortile di persone in una società di capitali rechi con sé l’esigenza della perizia (applicandosi per analogia l’art. 2500-ter, comma 2 c.c.) passandosi da un soggetto in cui rispondono personalmente i soci solidalmente e illimitatamente ad un soggetto in cui i soci rispondono nei limiti del capitale sociale conferito, mentre l’incertezza è riferita alla ipotesi in cui si ponga in essere una trasformazione da società consortile di capitale a società di capitale non consortile.

Una parte della dottrina ha letto la predetta nota del Notariato di Milano come una presa di posizione circa l’obbligo assoluto di perizia in caso di trasformazione di un Consorzio in società di capitali.

Al tale riguardo la Fondazione Italiana del Notariato evidenzia “Tra i vari problemi, ci si chiede se sia necessaria la perizia di stima come richiesta per le società di persone. Mentre le massime del Consiglio notarile di Milano depongono per la sua necessità (ex art. 2343 se società per azioni, art. 2465 se società a responsabilità limitata).

Chi scrive ritiene, invece, che questa lettura della massima di Notai di Milano (oggettivamente stringata e, quindi, suscettibile di creare equivoci) non colga il senso del documento. E’ da ritenersi che il seguente passaggio dei notai di Milano “la delibera di trasformazione in società consortile di capitali” sia riferita all’ipotesi che il soggetto di partenza sia un mero consorzio che, appunto, intenda trasformarsi in “società consortile di capitali”.

Occorre infatti distinguere, come già detto, tra:

  • trasformazione di “consorzio”;
  • trasformazione di “società consortile” e in tale ultimo ambito tra “società consortile di capitali” e “società consortile di persone”.

Distinzioni che nella predetta nota, concentrata sulla trasformazione di (meri) consorzi, non compaiono.

 La trasformazione dei consorzi

Infatti, se a trasformarsi è un consorzio non societario, non vi è una norma codicistica che ne garantisce l’integrità del capitale, né esistono specifici obblighi contabili.

Solo per i consorzi con attività esterna il codice civile (art. 2615-bis) prevede l’obbligo della predisposizione di una situazione patrimoniale che deve essere depositata al registro delle imprese, ma non vi è una regolamentazione posta a tutela del capitale sociale.

In tutti questi casi è da ritenersi (Istituto di Ricerca DDCC – documento n. 3 – ottobre 2009) che la trasformazione del “consorzio” in “società di capitali” o anche in “società consortile di capitali”, la perizia sia obbligatoria, nonché costituisca la base di partenza contabile della società risultante dalla trasformazione, laddove il “consorzio” non abbia tenuto una contabilità con criteri civilistici.

La trasformazione delle società consortili

Con riferimento al diverso caso di trasformazione in “società di capitali” di una “società consortile” è utile riportare la massima del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie n. K.A.25 - (Trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo - relazione di stima - esclusione - 1° pubbl. 9/07) afferma: “Nel caso di trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo non è necessaria la relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 c.c., non trovando applicazione la previsione dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c.”.

Già in precedenza, peraltro, si era espresso in tal senso il Tribunale di Roma (21 settembre 2005) affermando che, nel silenzio del legislatore, la perizia è necessaria soltanto se il capitale non è stato formato con quelle garanzie tipiche delle società di capitali: nella specie il notaio aveva invocato l'omologa residuale per la trasformazione di una “società consortile per azioni” in una “società per azioni unipersonale”; il giudice ha negato la necessità della stima, in quanto le due società appartengono “allo stesso genus quanto alla esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio, alle assemblee”.

Dunque, la predetta sentenza enuncia i seguenti principi.

In caso di trasformazione eterogenea da società consortile in forma capitalistica in società di capitali lucrativa, non è necessario predisporre la relazione di stima del patrimonio sociale in quanto:

  1. a) la norma disciplinante la trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500 octies c.c.) non prevede espressamente, per i consorzi e per le società consortili, la redazione di una relazione di stima, così come previsto dalla diversa disposizione (art. 2500 ter c.c.) regolante l'ipotesi di trasformazione di società di persone;
  2. b) il mutamento dello scopo - da consortile a lucrativo - non determina la necessità della predisposizione della perizia di stima, in quanto le due società (la consortile in forma di società di capitali e la società di capitali) derivante dalla trasformazione, appartengono allo stesso «genus» quanto alla esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio ed alle assemblee"

In definitiva:

  • un “consorzio” anche con rilevanza esterna che si trasforma in “società consortile di capitali” o in “società di capitali” (S.p.a, Sr.l.) richiede l’obbligo di predisposizione della perizia;
  • una “società consortile di persone” che si trasforma in “società consortile di capitali” o in “società di capitali” (S.p.a, Sr.l.) richiede l’obbligo di predisposizione della perizia;
  • una “società consortile di capitali” che di trasforma in “società di capitali” (S.p.a, Sr.l.) non comporta l’obbligo di perizia.
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