OMAGGI NATALIZI – TRATTAMENTO FISCALE

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Il presente contributo analizza il trattamento fiscale degli omaggi natalizi distinguendo tra:

  • omaggi a terzi;
  • omaggi ai dipendenti.

OMAGGI A TERZI

I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi sono spese di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili secondo specifiche percentuali dei ricavi aziendali o integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento se di valore unitario non superiore a euro 50.

Dal 1° gennaio 2016 per le imprese percentuali di deducibilità sui ricavi e proventi della gestione caratteristica sono le seguenti:

  • fino a 10 milioni di euro →1,50%;
  • oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro→0,60%;
  • oltre 50 milioni di euro→0,40%.

L’integrale deducibilità delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro è solo per i "beni" e non per le spese relative a "servizi". Il valore unitario deve essere individuato considerando l’omaggio nel suo complesso (nel caso del tipico omaggio natalizio, ossia il cesto, il limite non deve essere riferito ai singoli componenti bensì al cesto nel suo complesso).

Ai fini IVA, occorre distinguere se l’omaggio riguarda:

  • beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa;
  • beni rientranti nell’attività propria dell’impresa.

Iva sugli acquisti – beni non riferibili all’attività propria dell’impresa

Con riferimento ai beni non oggetto di produzione o commercializzazione, con cui omaggiare la clientela (ad esempio, una gastronomia che regala i calendari alla clientela o un negozio di abbigliamento che regala bottiglie di vino ai migliori clienti), per quanto riguarda l’IVA sugli acquisti:

  • se il costo unitario del bene non è superiore a 50,00 euro, l’IVA sull’acquisto è interamente detraibile e l’operazione di cessione del bene è fuori campo IVA;
  • se il costo unitario del bene è superiore a 50,00 euro, l’IVA è completamente indetraibile e la cessione è fuori campo Iva.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 54 del 19 giugno 2002, ha evidenziato che le regole richiamate si applicano anche qualora il bene da dare in omaggio sia caratterizzato da indetraibilità oggettiva, poiché l’impresa ha un pro-rata di indetraibilità al 100%.

La successiva cessione gratuita, posto che si tratta di omaggi di beni non rientranti nell’attività specifica dell’impresa, da parte dell’impresa costituisce operazione non rilevante ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 4.

Iva sugli acquisti – beni riferibili all’attività propria dell’impresa

Gli omaggi a clienti o fornitori di beni che rientrano in quelli dell’attività propria dell’impresa “non costituiscono spese di rappresentanza” ai fini Iva (Min. finanze circolare n. 188/1998).

Quindi:

  • l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile;
  • la cessione gratuita del bene è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dello stesso.

Occorre dire che l’impresa che effettua la cessione gratuita può anche decidere di non effettuare la rivalsa nei confronti del cliente cui ha destinato l’omaggio (cioè non chiedergli di pagare l’Iva) in quanto non obbligatoria. In questo caso l’Iva non addebitata resta a carico dell’impresa che ha consegnato l’omaggio (l’impresa emette autofattura o anche cumulativa di tutti gli omaggi a fine mese). Nel caso deve essere annotato sulla autofattura che trattasi di omaggi senza rivalsa dell’IVA, ex articolo 18, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972. È opportuno emettere un DDT per comprovare che l’omaggio è stato consegnato e l’impresa non l’ha auto-consumato.

Omaggi ai dipendenti

Le spese sostenute dal datore di lavoro per acquistare gli omaggi da destinare ai dipendenti sono deducibili dal reddito di impresa. Per il dipendente che riceve l’omaggio questo non concorre a formare il reddito se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati complessivamente è di importo non superiore nel periodo d'imposta euro 3.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il suo reddito.

Ai fini IVA, riguardo agli omaggi ai dipendenti, la risoluzione del MEF n. 666305/1990 ne ha escluso il requisito dell’inerenza con l’attività dell’impresa, oltre a non annoverarli nella categoria delle spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta sugli acquisti di tali beni risulta indetraibile indipendentemente dal costo di acquisto (senza considerare il costo fino a 50 euro o sopra i 50 euro).

La successiva cessione gratuita è esclusa da IVA e non richiede l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.).

La cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa segue il medesimo trattamento sopra indicato per gli omaggi effettuati nei confronti dei terzi: Iva sull’acquisto o produzione detraibile, obbligo di fatturazione con relativa Iva sul valore di mercato del bene al netto degli sconti d’uso.

Normativa

  • Articoli 51, comma 3, 95, comma 1, 99, comma 1, 100, comma 1, e 108, comma 2, del Tuir;
  • articolo 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147;
  • articolo 1 del D.M. 19 novembre 2008;
  • articoli 2, comma 2, n. 4), 18, terzo comma, e 19 bis1, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972;
  • articolo 3, comma 10, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto “Aiuti-quater”).

Prassi 

  • Agenzia delle entrate, circolare n. 188 del 1998;
  • MEF, risoluzione n. 666305 del 1990.
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