Operazioni interessate dallo split payment

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Come noto, l'articolo 17-ter del DPR n. 633/72 contiene la disciplina della scissione dei pagamenti (cd. "split payment"). In merito all’ambito oggettivo di applicazione del regime in questione, la circolare n. 27/E/2017 precisa che lo stesso trova applicazione per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi documentate da fattura, dovendosi escludere le operazioni certificate da scontrino fiscale, ricevuta e fattura semplificata. Sono quindi escluse anche le operazioni rese nell’ambito dei contratti di netting tra gestori di distributori di carburante e compagnie petrolifere in quanto operazioni annotate nel registro dei corrispettivi, a nulla rilevando l’emissione successiva di una fattura al solo scopo di documentare il costo e l’Iva assolta. Di particolare interesse è il chiarimento dell’Agenzia che esclude dallo split payment anche le operazioni non imponibili a seguito di rilascio della dichiarazione d’intento (articolo 8 lett. c del DPR 633/72) poiché in materia di reverse charge l’Agenzia aveva invece sostenuto (circolare 14/E/2015) la prevalenza dell’inversione contabile rispetto alla non imponibilità soggettiva prevista per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali. A partire dal 1° luglio scorso sono comprese anche le prestazioni soggette a ritenuta d’acconto (quali le prestazioni professionali o degli intermediari), mentre restano escluse le operazioni soggette al regime di inversione contabile, nonché quelle rientranti in regimi speciali (margine dei beni usati, agenzie viaggi, editoria, ecc.) o con detrazione forfetizzata (ad esempio quelle in regime ex legge 398/91). Sono escluse dal regime di scissione dei pagamenti le operazioni permutative, poiché secondo l’Agenzia delle Entrate lo split payment richiede necessariamente un’attribuzione di denaro (fatta salva la presenza di eventuali conguagli in denaro). Infine, si escludono dallo split payment le operazioni effettuate nei confronti di dipendenti della PA o di società controllate dalla stessa, qualora la fattura sia emessa direttamente nei confronti del dipendente. Diversamente, laddove la fattura sia intestata direttamente alla PA o alla società controllata torna ad applicarsi il meccanismo in esame. Si ricorda altresì che per i soggetti destinatari dello split payment l’esigibilità dell’imposta può collegarsi anche alla registrazione della fattura, e la scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna operazione. La  conferma arriva dalla stessa circolare n. 27/E in cui è altresì chiarito che l’Iva relativa alle operazioni commerciali della PA e delle società controllate (per queste ultime si tratta di tutte le operazioni) può essere versata distintamente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità, in ciascun giorno del mese relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tal giorno, ovvero relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. Nel caso di acquisti promiscui effettuati dai soggetti della PA, e quindi afferenti sia l’attività istituzionale sia quella commerciale, la circolare n. 27/E conferma quanto già a suo tempo chiarito con la circolare n. 15/E/2015, e quindi la necessità di distinguere con criteri oggettivi la quota parte dell’imposta afferente le due attività svolte dalla PA. Tuttavia, laddove il soggetto della PA si avvalga del versamento diretto dell’Iva tale distinzione non si rende necessaria ai fini del versamento stesso, fermo restando l’obbligo ai fini del corretto esercizio del diritto alla detrazione.

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