OPZIONE PER SCONTO E CESSIONE – CORREZIONE DEGLI ERRORI E “REMISSIONE IN BONIS”

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Per risolvere le numerose criticità che negli ultimi mesi si sono presentate nel processo di cessione dei crediti derivanti da detrazioni edilizie e risparmio energetico, l’Agenzia delle entrate introduce alcune soluzioni, illustrate nella circolare n. 33/E del 6 ottobre u.s., da adottare nei casi in cui:

  • non è più possibile annullare o sostituire le comunicazioni di opzione trasmesse;
  • ovvero il cessionario ha già accettato il credito;
  • oppure, se è già decorso il termine di presentazione della comunicazione di opzione, ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis”.

ERRORI NELLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE: LE MODALITÀ “ORDINARIE”

Il sistema informatico dell’Agenzia ha sempre previsto la possibilità di intervenire, di fronte ad una comunicazione di opzione con errori, entro i seguenti termini e nei seguenti casi:

  • entro il giorno 5 del mese successivo a quello di invio della comunicazione di opzione: è possibile annullare o sostituire la precedente comunicazione;
  • oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di invio della comunicazione di opzione se il cessionario o fornitore non ha ancora accettato il credito: il fornitore/cessionario può rifiutare la cessione del credito tramite l’apposita funzionalità della Piattaforma (funzionalità “Accettazione crediti/sconti presenti nella Piattaforma). Il “rifiuto” del credito rimuove, di fatto, gli effetti della Comunicazione errata. Il cedente, se il termine non è scaduto, potrà trasmettere una nuova comunicazione corretta a favore dello stesso o di altro cessionario.

ERRORI NELL’OPZIONE: LE MODALITA’ “DIVERSE DA QUELLE ORDINARIE”

Può accadere che, in presenza di una comunicazione di opzione errata, siano già scaduti i termini per l’annullamento o sostituzione (cioè, i 5 giorni), oppure il credito sia già stato accettato dal cessionario.

In tal caso, l’Agenzia delle entrate propone soluzioni che consentono, a seconda della tipologia di errore, di rimediare in autonomia.

Gli errori formali

L’Agenzia delle entrate identifica gli errori “formali”, in presenza dei quali la comunicazione di opzione si considera comunque valida ai fini fiscali, con la conseguente possibilità delle ulteriori cessioni o utilizzi in compensazione. Rimane solo l’onere in capo al soggetto che ha trasmesso la comunicazione di opzione “errata” (cedente, amministratore di condominio o intermediario) di segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso indicando i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (allegando in tal caso copia del documento di identità). La nota deve essere inviata all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Gli errori formali, individuati a titolo esemplificativo dall’Agenzia delle entrate nella predetta circolare, sono i seguenti:

  • nel frontespizio: recapiti (e-mail, telefono), CF del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica, indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “condominio minimo”, codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per il Super-ecobonus o quello per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo CF professionista;
  • nel quadro A: indicazione del semestre di riferimento per le spese 2020, SAL ed eventuale protocollo della comunicazione (al riguardo, l’Agenzia si sofferma sulle modalità con cui correggere la mancata indicazione del valore “1” nella comunicazione del primo SAL, oppure la mancata indicazione del numero di SAL successivo con l’omessa indicazione del protocollo di comunicazione del primo SAL);
  • nel quadro B: i dati catastali
  • nel quadro D: data di esercizio dell’opzione, tipologia del cessionario.

Gli errori sostanziali

Nei casi in cui nella comunicazione di opzione siano stati commessi errori od omissioni che incidono su elementi sostanziali della detrazione (ad esempio: l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante o il limite di spesa; il codice fiscale del cedente; spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto indicato in misura superiore al valore effettivo) e il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo lo specifico modello (allegato alla circolare n. 33/E/2022) tramite PEC all’indirizzo

annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .

ISTANZA DI ANNULLAMENTO DELL’ACCETTAZIONE DEL CREDITO CEDUTO

L’annullamento dell’accettazione del credito (oramai) erroneamente ceduto è effettuato esclusivamente su richiesta degli interessati che sono a conoscenza degli accordi intervenuti e delle obbligazioni assunte da ciascuna delle parti.

L’istanza è presentata qualora la comunicazione di opzione originaria, già accettata dalla controparte, sia viziata da errori sostanziali ed è scaduto il termine ordinario per un eventuale annullamento o per una comunicazione sostitutiva.

A seguito dell’annullamento dell’accettazione del credito, il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo; inoltre, il beneficiario della detrazione può inviare una nuova comunicazione nel termine annuale previsto per l’invio della stessa, tenendo presente la possibilità, in presenza delle relative condizioni, di ricorrere all’istituto della remissione in bonis per inviare tardivamente la comunicazione.

LA “REMISSIONE IN BONIS”

Anche per la comunicazione di opzione per lo sconto o cessione del credito, è consentito avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2, comma 1, del DL 16/2012 se:

  • sussistono i requisiti sostanziali per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti hanno tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (presenza di un accordo o di una fattura precedenti il termine di scadenza per l’invio della comunicazione);
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione, pari a euro 250, tramite F24 ELIDE e con codice tributo 8114 (risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022). La sanzione non è ravvedibile.

In presenza di tali presupposti, il beneficiario della detrazione può inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue delle spese sostenute nel 2020 (il cui termine per la comunicazione di opzione è scaduto il 29 aprile 2022), la remissione in bonis può essere esercitata (in presenza dei presupposti sopraindicati), previa versamento della sanzione di euro 250, trasmettendo la comunicazione di opzione entro il termine del 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Per i soggetti passivi IRES e titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali la comunicazione di opzione può essere inviata entro il 15 ottobre 2022, la sanzione per la remissione in bonis è dovuta solo nel caso in cui la trasmissione avviene tra il 16 ottobre 2022 ed il 30 novembre 2022.

Norme:

art. 121 D.L. 34/2020

Prassi:

Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022

Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022

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