PACE FISCALE : ARRIVA (PER POCHI) ANCHE IL “SALDO E STRALCIO”

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E, con la Manovra di bilancio 2019, alla fine arriverà anche il "saldo e stralcio", ovvero l'eliminazione di parte dei debiti contenuti nelle cartelle di pagamento: essa, tuttavia, sarà limitata solo alle persone fisiche ed agli omessi versamenti di imposte dichiarate. La legge, infatti, fa uno specifico ed esclusivo riferimento alle imposte non versate (ma dichiarate nei modelli presentati) derivanti dalla liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72). Ciò equivale a dire che lo "stralcio" potrà interessare solamente debiti inerenti a imposte sui redditi, IVA, IRAP.

Peraltro, poiché la legge fa specifico riferimento ai citati artt. del DPR 600/73 e del DPR 633/72, non potranno rientrare nella nuova "rottamazione" i recuperi scaturenti da controllo formale 36-ter e, a maggior ragione, gli importi iscritti a ruolo derivanti da altri atti impositivi, quali avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d’imposta.
Per essere "stralciabili", i carichi devono essere stati affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017 ed è, a questo punto, persino inutile continuare a segnalare come anche stavolta continuino a rimanere fuori dal condono gli avvisi bonari, in quanto materia non iscritta a ruolo entro fine 2017.

Nella definizione rientrano, invece, i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS: vale a dire la Gestione Artigiani e Commercianti e la Gestione separata INPS e, allo stato, sarebbero fuori i contributi non versati per lavoratori dipendenti.
Come detto, il "saldo e stralcio" è riservato alle persone fisiche e in alcun modo, quindi, potranno essere oggetto di riduzione a forfait i debiti delle società, ancorché derivanti da imposte indicate in modelli dichiarativi ma poi non versate.
Interessante, a questo punto, sarà verificare se, per le società di persone, rientrerà nello "stralcio" l’IRPEF dichiarata dal socio nel quadro RH per trasparenza, ma non versata, e non anche i debiti a titolo di IVA e IRAP dichiarati e non versati dalla società (ma per i quali il socio risulti iscritto a ruolo come obbligato solidale).
Infine, va rammentato che i benefici dello "stralcio" delle cartelle si applicheranno solamente a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro.

Verificata tale soglia, si procederà in questo modo:
- pagherà, con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora, solo il 16% dell’imposta e altri interessi diversi dai precedenti, il contribuente con ISEE minore di 8.500 euro;
- il 20% dell’imposta e altri interessi, chi ha un ISEE compreso tra 8.500 euro e 12.500 euro;
- il 35% dell’imposta e altri interessi, chi ha un ISEE compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro.

La norma comprende automaticamente nello "stralcio" i debitori per i quali sia stata già aperta la procedura di liquidazione, ex art. 14-ter della L. 3/2012.
Sotto il profilo operativo, il dovuto si pagherà in 3 anni, mentre sono previsti interessi di rateizzazione al 2%.
Il debitore dovrà presentare apposita dichiarazione di adesione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà o il diniego o la liquidazione degli importi.
Interessante, inoltre, notare come non siano stati esclusi coloro i quali abbiano già fatto partecipato a precedenti opportunità di "rottamazione dei ruoli" (quale, ad esempio, quella ai sensi dell’art. 6 del DL 193/2016): tuttavia, per quanto già pagato per effetto delle precedenti rottamazioni, non si beneficerà di alcun saldo e stralcio, applicandosi, in questi casi, il noto principio partenopeo sempre applicato nelle riaperture o estensioni dei condoni, secondo cui: chi ha dato, ha dato...

In conclusione, appare utile segnalare anche che non è stato fissato alcun limite di importo per la definizione: ciò significa che anche chi ha una cartella esattoriale di rilevantissimo importo potrà beneficiare del condono purché rientri nei limiti ai fini Isee, mentre non vi è alcuna clausola di salvaguardia che consenta la possibilità di revocare la sanatoria nel caso in cui l'Isee non sia veritiero.
Al riguardo, per ragioni minimi di uguaglianza sostanziale, a nessun tecnico della politica (ormai si fa anche fatica a chiamarli così) è invece venuto in mente di poter considerare il reddito Isee nella media dei redditi dichiarati negli ultimi 5 anni: così allora succederà, anche per ragioni meramente casuali, che qualcuno sarà dentro e altri invece fuori dallo stralcio. Ad esempio, non potrà beneficiare dello stesso l'imprenditore individuale che ha avuto redditi bassi nei periodi ante 2017, ma che dal 2017 ha visto la moglie trovare un impiego per sfamare la famiglia, o per rateizzare gli avvisi bonari.
Speriamo, allora, che quel contribuente abbia trovato "pace" in famiglia durante le festività natalizie, perché di "pace" fiscale certamente non beneficerà...

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