Partite Iva fittizie – Più controlli da parte dell’Agenzia delle entrate

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Premessa

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto ulteriori misure, oltre quelle già previste, per rafforzare l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva, mediante la possibilità da parte dell’Agenzia delle entrate di effettuare specifiche analisi e controlli per verificare l’effettivo esercizio dell’attività. Per l’attuazione delle disposizioni sono previsti uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.

Riscontri e controlli sull’attribuzione della partita Iva

Come noto, i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione devono farne dichiarazione entro 30 giorni all’Agenzia delle entrate che attribuisce loro un numero di partita Iva.

L’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che all’attribuzione del numero di partita Iva consegue:

  • l’esecuzione di riscontri automatizzati per individuare elementi di rischio connessi al rilascio;
  • l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

L’Agenzia delle entrate verifica che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, siano completi ed esatti.

In caso di esito negativo:

  • emana un provvedimento di cessazione della partiva Iva;
  • provvede ad escludere la partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

L’analisi di rischio effettuata dall’Agenzia delle entrate

In attuazione del citato comma 15-bis l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 12 giugno 2017. In base a tale provvedimento, riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti per l’identificazione ai fini Iva sono effettuati applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare:

  • soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva;
  • l’eventuale presenza di elementi di rischio di frodi all’Iva.

La valutazione e l’analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva consentono, sulla base di specifici criteri selettivi, l’emersione delle situazioni a maggior rischio, nei cui confronti sono effettuati controlli, anche attraverso l’esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività volti a riscontrare la veridicità dei dati dichiarati dal contribuente all’atto della richiesta di attribuzione della partita Iva o della comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati VIES.

I controlli sono:

  • formali - riscontro dell’identità e reperibilità dell’imprenditore o esercente arti o professioni o legale rappresentante dell’ente cui si riferisce la partita Iva; esistenza dell’attività dichiarata; esistenza della sede di esercizio dell’attività;
  • sostanziali - riscontro della corrispondenza dell’imprenditore o esercente arti o professioni o legale rappresentante, dichiarati dal contribuente, con i reali soggetti che utilizzano la partita Iva; corrispondenza dell’attività dichiarata con quella effettiva e relativa liceità; corrispondenza della sede di esercizio dichiarata/effettiva.

Nel caso in cui risulti che il soggetto sia privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia notifica un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione dalla banca dati VIES.

Le novità della Legge di bilancio 2023

L’art. 1, commi 148, 149 e 150 della Legge n. 197 del 2022, al fine di rafforzare l’azione di controllo, stabilisce che l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali invita il contribuente a comparire di persona per esibire, se obbligatorie:

  • le scritture contabili dell’impresa di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 600 del 1973 (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie in cui sono registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, per desumerne i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito, scritture ausiliarie di magazzino);
  • le scritture contabili degli esercenti arti e professioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973 (registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell’esercizio dell’arte o della professione in cui sono annotate le spese inerenti e il valore dei beni per i quali si chiede la deduzione di quote di ammortamento).

L’esibizione della documentazione è finalizzata alla verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di impresa o dell’arte e professione e alla dimostrazione dell’assenza dei profili di rischio individuati.

La cessazione d’ufficio della partita Iva

Ebbene, l’Agenzia emana un provvedimento di cessazione della partita Iva in caso di:

  • mancata comparizione di persona del contribuente;
  • esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti.

Il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione della partita Iva è anche soggetto alla sanzione di 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita Iva. Peraltro, non si applica l’art. 12 del D.lgs. n. 472 del 1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

È stato, invece, soppresso, nel corso dell’esame alla Camera dei deputati del provvedimento, l’inciso che estendeva la sanzione anche agli intermediari che trasmettono per conto del contribuente la dichiarazione.

Richiesta di una nuova partita Iva dopo il provvedimento di cessazione

Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l’esclusione dalla banca dati dei soggetti VIES, in caso di cessazione della partita Iva a seguito dei controlli sopra illustrati, la partita Iva può essere successivamente richiesta dallo stesso soggetto - come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva - solo dietro rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria della durata di 3 anni e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito delle violazioni, al netto delle somme versate.

Normativa

  • Art. 1, commi da 148 a 150, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
  • Art. 35, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
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