Piccola proprietà contadina – benefici estesi con la Legge di bilancio 2023

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Nell’ampio ventaglio delle norme fiscali, introdotte dalla legge di bilancio per il 2023, è presente anche una misura a favore della piccola proprietà contadina e, in particolare, per i giovani imprenditori che vogliano avviare una nuova attività, acquisendo a titolo di proprietà i terreni su cui avviare la produzione agricola: la citata legge ha infatti garantito ad essi un accesso immediato ai benefici fiscali, già previsti dalla disciplina in vigore, subordinato alla regolarizzare della posizione previdenziale entro il biennio successivo alla stipula dell’atto.

L’agevolazione ai fini delle c.d. imposte d’atto per la piccola proprietà contadina

Come noto, l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, prevede, ai fini della tassazione dell’atto di trasferimento di terreni agricoli, e relative pertinenze, che:

  • l’imposta di registro sia dovuta in misura fissa, attualmente pari ad euro 200,00;
  • l’imposta ipotecaria sia dovuta in misura fissa, attualmente pari ad euro 200,00;
  • l’imposta catastale sia dovuta in misura proporzionale, in misura pari all’1% del valore del bene.

Tale regime, tuttavia, non ha valenza generalizzata, ma è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il terreno deve essere qualificato come agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti;
  • il soggetto cessionario sia un imprenditore agricolo professionale o un coltivatore diretto, regolarmente iscritto nella relativa gestione previdenziale.

Infine, con norma di chiara natura antielusiva, il legislatore ha previsto che il soggetto beneficiario decade dal regime in esame, nell’ipotesi in cui, prima del quinquennio, alieni a terzi il terreno acquistato o, pur rimanendone formalmente proprietario, cessi di coltivarlo o condurlo direttamente.

La legge di bilancio 2023 garantisce agli under 40 un biennio per l’iscrizione previdenziale

Ciò chiarito in merito al funzionamento dell’agevolazione in parola, veniamo ora alle modifiche apportate alla medesima dalla legge 30 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, l’articolo 1, comma 110, della citata legge ha allargato, mediante l’inserimento del comma 4-ter, il campo di applicazione della norma agevolativa, stabilendo che la disciplina si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche:

  • di età inferiore a 40 anni;
  • che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Il legislatore ha quindi collegato l’estensione al ricorrere di due requisiti rappresentati, rispettivamente:

  • dall’età del soggetto beneficiario, il quale al momento della stipula dell’atto di acquisto non deve aver compiuto i quarant’anni d’età;
  • dalla dichiarazione, resa nel medesimo atto, di voler conseguire nel biennio successivo l’iscrizione previdenziale in una delle due categorie professionali destinatarie del beneficio fiscale (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale).

In sostanza, la modifica all’agevolazione appare tutta incentrata sull’alleggerimento del carico previdenziale, in quanto il soggetto interessato può, a decorrere dal 1° gennaio 2023, garantirsi fin da subito i benefici di natura fiscale, previsti ai fini delle imposte d’atto, e contestualmente spostare in avanti il pagamento dei contributi previdenziali, dovuti alla gestione di appartenenza in base alla qualifica rivestita, fino al limite massimo di un biennio.

Normativa

Articolo 1, comma 110, legge 30 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 2, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

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