Piccoli agricoltori senza spesometro

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L’articolo 21 della legge 31 maggio 2010, n. 78, disciplina la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro) ossia la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:
a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
b) la data ed il numero della fattura;
c) la base imponibile;
d) l'aliquota applicata;
e) l'imposta;
f) la tipologia dell'operazione.
Di seguito il “punto” della disciplina dell’adempimento dopo le modifiche apportate dal decreto “dignità”.

LE NUOVE SCADENZE
I dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.
Per chi opta per la comunicazione semestrale (e saranno i più) i nuovi termini sono:
• 30 settembre per il primo semestre;
• 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
Occorre tenere in conto che dal 2019, con l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica, lo spesometro continuerà ad essere obbligatorio per le sole transazioni con soggetti esteri.

ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE TUTTI I PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME DI ESONERO
A decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono, senza eccezioni, esonerati dallo spesometro.
Infatti, il decreto Dignità abolisce per il 2018 l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per i produttori agricoli che applicano il regime che consente di non versare l’IVA e di non adempiere agli obblighi documentali e contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale, quando il volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente non è superiore a 7.000,00 euro ed è costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici.
Pertanto, l’abolizione dello spesometro per tali soggetti, da relativa, diventa assoluta, non riguardando più soltanto gli agricoltori in regime di esonero nelle zone montane.
L’individuazione dei soggetti esonerati nelle zone montane aveva generato dubbi; l’Agenzia delle entrate, aveva fatto chiarezza, precisando che ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, era necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non a quello in cui i soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, citato abbiano il domicilio fiscale. In altre parole, per fruire dell’esonero era necessario che detti soggetti svolgessero la loro attività in terreni:
• situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
• compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
• facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Normativa
• Articolo 21 della legge 31 maggio 2010, n. 78
• articolo 1-ter, comma 4, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
• articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
• articolo 11 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 (“decreto dignità”)

Prassi
• Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 29190 del 5 febbraio 2018
• Agenzia delle entrate, risoluzione n. 105 del 28 luglio 2017
• Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

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