Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF per la ristrutturazione degli immobili

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Per le spese sostenute per ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili (detrazione collegata alla ristrutturazione edilizia) la percentuale del 50%, prevista dalla legge di stabilità 2016 fino al 31/12/16, è stata prorogata al 31/12/17 dalla legge di bilancio 2017.

Come noto, la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione di singole unità immobiliari spetta, in linea generale, solo per spese di manutenzione straordinaria, posto che sono escluse le spese di manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari (ad es. mera sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture (pavimenti, carta da parati, tinteggiatura) degli edifici, opere sugli impianti tecnologici esistenti, sostituzione di infissi e serramenti, rifacimento di intonaci interni, impermeabilizzazione di tetti e terrazze).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono, invece, agevolabili se effettuate su parti comuni dell’edificio e sostenuti dal condominio (la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale).

In particolare, gli interventi che possono fruire dell’agevolazione sono:

  • manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, esecuzione di opere interne;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

La detrazione può essere calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’età del beneficiario non ha più alcuna rilevanza.

La percentuale di detrazione “ordinaria” è pari al 36%. Tuttavia tale percentuale con provvedimenti successivi è stata reiteratamente maggiorata e attualmente è pari al 50% della spesa.

 

Normativa:

Art. 16 bis, co. 1, Tuir

Art. 1, co. 74, legge n. 208/2015

Art. 1, co. 2, legge di bilancio 2017

 

Prassi:

AE, Circolare n. 3/2016

AE, Guida ristrutturazioni edilizie marzo 2016

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