Recesso o esclusione del socio di srl – non è la stessa cosa!

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Il socio di una srl può esercitare il diritto di recesso (articolo 2473 del c.c.) in presenza dei seguenti presupposti:

  • cambiamento oggetto sociale
  • cambiamento tipo di società
  • fusione o scissione della società
  • revoca dello stato di liquidazione
  • trasferimento sede all’estero
  • operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’attività, dei diritti di amministrazione o degli utili spettanti ai soci, o eliminazione di cause di recesso originariamente previste nello statuto;
  • altre cause che i soci hanno inteso includere nello statuto.

La procedura

L’articolo 2473 c.c. (recesso del socio) prevede che il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del socio recedente.

Laddove gli altri soci non intendono acquistare le quote del socio e non si individua un terzo soggetto estraneo alla compagine societaria disponibile all’acquisto, il rimborso avviene utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale. In quest’ultimo caso occorre rispettare la procedura prevista dall’articolo 2482 del c.c. (iscrizione della delibera di riduzione del capitale nel registro imprese e perfezionamento dell’operazione trascorsi 90 giorni).

Se però il capitale sociale insieme alle riserve è insufficiente, perché il patrimonio netto si azzererebbe, ovvero il capitale si ridurrebbe al di sotto del minimo legale, la società è sciolta e occorrerà formalizzare con assemblea straordinaria notarile la messa in liquidazione (articolo 2473 c.c.).

Allo stesso risultato si perviene se una volta iscritta nel registro delle imprese la delibera di riduzione del capitale sociale, qualche creditore dovesse fare opposizione e il giudice dovesse accoglierla: l’immediata conseguenza è che la società è sciolta. Il motivo è intuitivo e del tutto condivisibile, per quel che ne penso e nonostante tesi dottrinali contrarie: i creditori hanno interesse che accanto al loro credito la società non veda sorgere altri debiti da soddisfare che potrebbero mettere in pericolo l’incasso delle proprie spettanze.

In questo contesto è evidente che i diritti dei creditori sono tutelati poiché il recesso del socio non ha effetto ed egli concorrerà insieme a tutti gli altri soci alla (eventuale) distribuzione del residuo attivo in sede di piano di riparto, una volta soddisfatte le ragioni di tutti i creditori della società.

 L’ipotesi di esclusione del socio

Per inciso ciò che ho sino ad ora detto non si applica nel caso di esclusione del socio, il quale si sarà evidentemente reso colpevole di gravi violazioni alle norme di legge o alle clausole previste dallo statuto.

Infatti, in questo caso, l’articolo 2473 bis del c.c. prevede che la società possa attingere, per il rimborso, solo alle riserve e non al capitale. Va da se che laddove le riserve non sono sufficienti non resta che mettere in liquidazione la società.

Come evidente il tutto dipende, in entrambi i casi, nonostante la diversa impostazione concettuale, dal valore del patrimonio netto contabile della società e dal valore effettivo della quota che deve essere rimborsata. Come si individua il valore della quota?

Ne parliamo in altro contributo su questo blog.

Codice civile. Articolo 2473, 2473 bis, 2482

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