Recupero edilizio – La “sanatoria” limitata dei bonifici irregolari

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Ai fini della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica come noto occorre da molto tempo un bonifico c.d. “fiscale”, ovvero un bonifico riportante una causale che deve consentire di far applicare all'intermediario, bancario o postale, la ritenuta prevista dal DL 78/2010, attualmente fissata nella misura dell'8 per cento (richiamo all’art. 16-bis del TUIR per la detrazione del 50% ed all’art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 per la detrazione del 65%, relativo agli interventi di risparmio energetico.

Proprio con riferimento all'applicazione della ritenuta e ai requisiti del bonifico, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 43/E del 2016, ha dapprima ricordato che la detrazione non può venire riconosciuta in presenza di pagamenti effettuati con modalità diverse dal bonifico “fiscale”, ma poi, però, ha affermato che tale preclusione può essere superata “anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa”, che è quella di addivenire alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Il contribuente, può, quindi usufruire dell'agevolazione anche in presenza di un bonifico che non abbia consentito a banche e Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di versamento della ritenuta, qualora il beneficiario del bonifico rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale attesti di aver ricevuto le somme e che i corrispettivi accreditati a suo favore “sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione” del proprio reddito.

In sostanza, quindi, l’Agenzia ha fissato una sorta di paracadute per il mantenimento del diritto alla detrazione, che, come confermato dalla circolare n. 7/E//2017, potrà però essere aperto solo se non sarà possibile, con vincolo di priorità, rimettersi in bonis avvalendosi di quanto indicato dalla risoluzione n. 55/E del 2012. In tale documento, infatti, si affermò che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che avesse pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, non avrebbe consentito il riconoscimento della detrazione, demandando l’unica via di salvezza nella ipotesi della ripetizione del pagamento, mediante bonifico, in modo corretto.

A questo punto, dal combinato disposto della stratificazione della prassi esistente in materia, appare possibile definitivamente affermare che tramite  “una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”, la detrazione è sempre salva sia nel caso in cui sia stato utilizzato un bonifico ordinario, sia nel caso in cui stato compilato erroneamente un bonifico"fiscale". Se, infatti, la circolare 43/E/2016 si limitava ad affrontare la detrazione riferibile ai costi di costruzione relativi all’acquisto di box pertinenziali, la strada dell’atto notorio dell’impresa, alla luce della citata circolare n. 7/E, diventa una via d’uscita straordinaria possibile in tutti i casi di errore nel bonifico, ancorché detto rimedio venga ritenuto azionabile solo nel caso in cui non fosse possibile rifare il bonifico “fiscale” corretto.

A questo punto, se il beneficiario ha cessato l'attività, è fallito/deceduto, ovvero se la ripetizione del bonifico è impossibile, la strada dell’atto notorio diventa accessibile. Diversamente, se il bonifico correttivo di quello erroneo fosse ancora materialmente e tecnicamente replicabile, il diritto alla detrazione sembrerebbe sempre vincolato alla necessità di doverlo ripetere, ovviamente previo accordo per la restituzione di quello sbagliato.

Ora, però, cosa succederà se il beneficiario si opponesse alla restituzione delle somme già ricevute? Questo punto rimane oscuro anche dopo l'intervento dell'Agenzia, così come non è stato chiarito se l'interpretazione odierna dell'Agenzia sarà considerata utilmente dirimente anche per l'eventuale contenzioso in corso sul tema delle agevolazioni decadute per bonifici erronei.

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