Regime forfettario – entro, esco o rimango?

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Il regime forfetario è stato Introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge Finanziaria 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2015. Siamo dunque al quarto anno (2018) di operatività.

Per poter accedere ovvero rimanere nel regime, la persona fisica deve rispettare specifici requisiti.

Cause ostative di accesso al regime forfetario

Il regime non può essere utilizzato da coloro i quali:

  • applicano regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (sali e tabacchi, editoria, giochi, agenzie di viaggi e turismo, regime del margine, agenzie vendite all’asta, agriturismo, etc.);
  • in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • sono non residenti in Italia (a meno che non risiedano in uno Stato UE/SEE e producano in Italia almeno il 75% del proprio reddito);
  • contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/Srl trasparenti. Il che significa che se nel corso dell’anno acquisiscono una partecipazione ma al termine del medesimo l’hanno ceduta non escono dal regime ma vi permangono. In sostanza il principio è che al 31 dicembre alla persona non deve imputato alcun reddito (o perdita) da partecipazione diversamente è escluso dal regime dall’anno stesso.

Il presenza di tali fattispecie il forfetario non può entrare nel regime o laddove sia già al suo interno, esce immediatamente dal medesimo, con la conseguenza che il regime forfetario già nel corso dell’anno è compromesso. Si tratta di un evento molto inquietante.

Condizioni di accesso al regime

Le condizioni che verranno ora elencate vanno verificate con riferimento all’anno precedente. Quindi se intendiamo valutare se il cliente nel 2018 può accedere (o restare) nel regime forfetario, dobbiamo guardare il 2017:

  • ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno (se la partita Iva è stata aperta nel corso del 2017) non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività. In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l’eventuale adeguamento agli studi di settore/parametri;
  • spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 del TUIR;
  • costo complessivo dei beni strumentali al 31.12.2017, al lordo dell’ammortamento, non superiore a € 20.000 (esclusa Iva anche se non detraibile). Non si considerano i beni di costo pari o inferiore a € 516,46 e i beni immobili, mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente).  Per i beni in locazione/comodato e per i beni in leasing si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente.

Laddove nell’anno precedente (ossia nel nostro caso il 2017) si è verificato anche solo uno dei requisiti sopra elencati il soggetto non può accedere al regime forfetario nel 2018. Laddove il soggetto era forfetario nel 2017 essendosi verificata anche solo una delle fattispecie elencata esce dal regime a decorrere dal 2018 e, presumibilmente ricadrà per regime naturale nel regime di cassa. Potrà però optare, in modo vincolante per tre anni, per il regime “per registrazione” ovvero per il regime “ordinario”. 

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