Rettifica della detrazione Iva nelle operazioni di scissione

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L’ Agenzia delle Entrate ha affrontato nel passato la problematica afferente la rettifica della detrazione Iva ex art. 19-bis2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nelle operazioni straordinarie     ( R.M. 9.7.2009, n. 178/E). In particolare, l’Agenzia delle Entrate, nella richiamata risoluzione, risponde ad un’istanza d’interpello di una società beneficiaria di cinque operazioni di scissione, a seguito delle quali la medesima è divenuta proprietaria di un ampio patrimonio immobiliare, da destinare ad attività di locazione.

L’Agenzia, ricordando il concetto di “continuità” tra i soggetti partecipanti ad un’operazione straordinaria, ed, in particolare, facendo riferimento a quanto disposto dall’art. 16, co. 11, lett a). L. 24.12.1993, n. 537, secondo cui “gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento”, stabilisce la possibilità per la società beneficiaria delle operazioni di scissione di procedere alla rettifica della detrazione Iva, nel caso in cui la stessa non sia stata operata dalle società scisse al momento dell’acquisto degli immobili, in quanto utilizzati in operazioni esenti.

Con specifico riferimento al caso preso in esame dall’Agenzia (R.M. 178/E/2009), richiamando le disposizioni di cui al co. 7 dell’art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972, la società beneficiaria delle operazioni di scissione dovrà applicare la rettifica – secondo le disposizioni di cui ai co. 2, 3 e 4 dello stesso art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972 – con riferimento alla data in cui i beni sono stati originariamente acquistati o ultimati, sulla base dei dati forniti dal soggetto dante causa l’operazione di scissione (società scisse), nel caso in cui vi sia un passaggio da un regime di indetraibilità ad un regime di detraibilità (totale o parziale) dell’imposta. In altri termini, procedendo ad un’analisi “operativa” della situazione prospettata dalla società istante, e oggetto di risposta da parte dell’Agenzia nella R.M. 178/E/2009:

  • essendo i fabbricati originariamente acquistati dalle società scisse (dante causa delle operazione di scissione) in regime di totale indetraibilità, in quanto utilizzati in operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972,
  • ed essendo gli stessi immobili confluiti nel patrimonio immobiliare di un’altra società (società beneficiaria), a seguito di una serie di operazioni di scissione, i quali saranno utilizzati da quest’ultima in operazioni imponibili (attività di locazione ex art. 10, co. 1, n. 8 e 8-ter, lett. b) D.P.R. 633/1972)

la società beneficiaria dell’operazione di scissione potrà operare la rettifica della detrazione nella misura e per il periodo di osservazione previsto dai co. 4 e 7 dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/72, tenendo presente che il successivo co. 8 stabilisce in nove anni, successivi a quello di acquisto, il termine massimo per poter procedere alla rettifica della detrazione.

La rettifica, pertanto, è operata ogni anno nella misura di 1/10 per ogni anno di durata della locazione, fino al compimento del periodo di osservazione fiscale, che decorre dalla data in cui i beni sono stato acquistati dalla società scissa (dante causa). In particolare, la società, secondo quanto indicato dall’Agenzia, può procedere:

  1. ad una rettifica dell’imposta, non detratta totalmente dalla società scissa, per decimi non ancora divenuti definitivi (anni mancanti al compimento del periodo fiscale di osservazione);
  2. ad una rettifica dell’imposta, non detratta parzialmente dalla scissa in base al pro-rata, solo se si verifica una variazione della percentuale di detrazione (pro-rata) superiore a dieci punti, secondo tanti decimi della differenza di pro-rata per quanti sono gli anni che mancano al compimento del decennio.
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