Rimborsi Iva prioritari per soggetti che effettuano operazioni in split payment

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Per i soggetti passivi Iva che pongono in essere operazioni in regime di split payment Iva è prevista la possibilità di ottenere il rimborso del credito Iva (trimestrale o annuale) in via prioritaria sul presupposto di cui all’articolo 30, comma 2, lett. a), secondo cui sono ammessi al rimborso coloro che effettuano operazioni attive con aliquota media più bassa rispetto a quella relativa all’Iva assolta sugli acquisti.

Nel computo delle operazioni attive, quelle rientranti nel regime di scissione dei pagamenti sono considerate operazioni con aliquota zero. Tuttavia, è bene ricordare che, a differenza di altre fattispecie di rimborso prioritario (ad esempio per coloro che effettuano operazioni in regime di inversione contabile), è stabilito che i rimborsi in questione sono erogati, in via prioritaria per un ammontare non superiore a quello complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’art. 17-ter del DPR  633/72, “effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.  In buona sostanza, è dunque possibile che il rimborso da “split payment” sia prioritario esclusivamente per una sola quota dell’importo, mentre la restante parte rimane soggetta all’esecuzione ordinaria (circolare n. 15/E/2015).

Altro aspetto da evidenziare è la circostanza che per il rimborso Iva per effetto di operazioni in split payment non si richiede il rispetto delle altre condizioni stabilite dall’art. 2 del D.M. 22.03.2007 che individua le condizioni per essere ammessi al rimborso dell’eccedenza detraibile in via prioritaria. In buona sostanza, secondo le previsioni del citato DM 20.02.2015 (applicabile ai rimborsi prioritari chiesti da contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni), non è necessario, ai fini del rimborso prioritario, che siano rispettate le altre condizioni di cui al citato art. 2 del D.M. 22.03.2007, ed in particolare: l’attività sia esercitata da almeno tre anni, l’eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia pari o superiore ad Euro 10.000,00 in caso di rimborso annuale (oppure ad Euro 3.000,00 in  caso di rimborso trimestrale), ed infine l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso sia pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno (o nel trimestre di riferimento).

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