Rimborso IVA anche per i beni acquisiti in Leasing

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Nell’ambito delle diverse fattispecie che legittimano la richiesta di rimborso del credito Iva contenute nell’articolo 30 del DPR 633/72 vi rientra anche quella riferita all’imposta assolta sull’acquisto o sull’importazione di beni ammortizzabili. La ratio è quella di consentire al soggetto Iva di recuperare l’imposta assolta sull’acquisto di beni sottoposti alla procedura di ammortamento e che costituiscono quindi degli investimenti finalizzati allo svolgimento dell’attività dell’impresa. In questo contesto uno degli aspetti più critici riguarda la possibilità di richiedere il rimborso non solo con riguardo all’acquisto dei beni in proprietà, bensì anche nell’ipotesi in cui il soggetto passivo Iva acquisisca il bene tramite un contratto di locazione finanziaria. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 27/E/2005 e circolare n. 2/E/1990) ha precisato che la scelta tra acquisto diretto del bene o ricorso al contratto di leasing deve considerarsi del tutto neutra poiché anche in tale ultimo caso l’utilizzatore dispone del bene come ne fosse il proprietario anche prima di esercitare il diritto di riscatto. Tuttavia, per quanto concerne il diritto al rimborso dell’Iva assolta sui canoni di leasing (si pensi soprattutto all’imposta riferita alla maxi rata iniziale), la posizione dell’Agenzia è sempre stata quella di negare il diritto al rimborso poiché il contratto di locazione finanziaria ha come oggetto una prestazione di servizi, con la conseguenza che il bene in questa fase non può considerarsi “acquistato” ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lettera c), del DPR 633/72. In altre parole, secondo questa posizione il diritto al rimborso spetterebbe solo in relazione all’imposta assolta sul prezzo di riscatto del bene poiché solo in tale momento l’utilizzatore diviene proprietario del bene con conseguente inizio del processo di ammortamento.

La posizione dell’Agenzia è stata confutata dalla sentenza della Cassazione 20 ottobre 2015, n. 20951, con cui la Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi in cui il contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l'operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento”. Si legge inoltre che “nell'ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l'operazione deve essere equiparata all'acquisto di un bene di investimento”. In buona sostanza, secondo i giudici di legittimità l’utilizzatore ha diritto al rimborso del credito Iva maturato sull’acquisizione dei beni ammortizzabili tramite contratto di leasing poiché tale operazione deve essere equiparata, in capo all’utilizzatore, all’acquisto di un bene di investimento con conseguente diritto al rimborso anche dell’Iva assolta prima dell’esercizio del diritto di riscatto del bene.

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