Riqualificazione energetica e sismabonus – bonifico dedicato anche per le imprese in semplificata

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I soggetti titolari di reddito d’impresa che adottano il regime di cassa, anche nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per il “registrato” (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), ai fini della fruizione delle detrazioni per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico (cd. “sismabonus”), devono effettuare il relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale da cui risulti  la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero della partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il criterio di deducibilità - Cassa v/o competenza

E’ quanto emerge dalla risposta n. 46 del 22 ottobre 2018, fornita dall’Agenzia delle entrate ad uno specifico interpello.

Sebbene il chiarimento non sia recentissimo, è utile ribadire la precisazione, in considerazione del fatto che tali interventi continuano ad essere agevolati anche per l’anno in corso.

Le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e per l’adeguamento sismico, di cui all’articolo 14 e 16 D.L. 63/2013, sono riconosciute, come noto, anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, relativamente agli immobili strumentali all’attività. La circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, e la stessa Guida dell’Agenzia delle entrate sugli interventi di riqualificazione energetica dello scorso ottobre 2018 (pag. 32), avevano precisato che l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico “dedicato” (cioè, con le indicazioni della causale, codice fiscale/partita IVA del beneficiario della detrazione e del bonifico) non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento non assume rilevanza.

Diverso è il caso, quindi, dei titolari di reddito d’impresa che adottano il principio di cassa per la determinazione della base imponibile. Proprio in virtù dell’adozione di tale criterio (la cassa, in luogo della competenza) tali soggetti sono tenuti all’obbligo di tracciabilità per fruire delle agevolazioni, assumendo rilevanza ai fini della detrazione l’individuazione del momento in cui avviene l’esborso finanziario.

Le medesime conclusioni riguardano anche le imprese minori che esercitano l'opzione prevista dall'art. 18, comma 5, DPR 600/73, attraverso la quale i ricavi e le spese rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura.

L’opzione per il criterio del cosiddetto “registrato” non incide sulla modalità di determinazione del reddito imponibile, che rimane ispirato alla cassa, ma costituisce solo un ulteriore criterio di semplificazione per le imprese minori.

Da tale considerazione (già contenuta nella circolare n. 11/E/2017 e ripresa nella risposta in esame), l’Agenzia conclude la necessità del bonifico “dedicato” per le imprese minori in regime di cassa, anche se hanno optato per il cosiddetto “registrato”.

Bonifici da rifare

La risposta n. 46, in esame, pur non essendo stata trasfusa in una vera e propria risoluzione, costituisce un documento di prassi e, in quanto tale, fa emergere un’interpretazione dell’Amministrazione applicabile con effetto retroattivo. Se l’impresa in regime di cassa, anche prima del chiarimento fornito, ha effettuato il pagamento con un bonifico diverso da quello “dedicato”, per non perdere la detrazione potrà ripetere il bonifico.

Se tale soluzione non appare praticabile, l’impresa beneficiaria della detrazione potrà farsi rilasciare dal soggetto che ha eseguito l’intervento una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale la stessa attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale rimedio deve essere adottato, tuttavia, in modo non ricorrente: in sede di controllo, infatti, l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulti posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta dell’8% (circolare n. 7/E/2018).

Norma:

  • Articoli 14 e 16 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013

Prassi:

  • Risposta Agenzia entrate n. 46 del 22 ottobre 2018
  • Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018

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