S.r.l. in trasparenza – chi versa gli acconti nel primo periodo d’imposta?

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Premessa

Nella S.r.l. i cui soci hanno optato unitamente alla propria società per la “trasparenza fiscale” di cui all’articolo 116 del Tuir, il reddito è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ma l’acconto relativamente al primo periodo d’imposta dopo quello in cui è stata esercitata l’opzione sembra essere dovuto anche dalla società. La questione è stata nei giorni scorsi oggetto di una decisione della Cassazione.

L’opzione per la S.r.l. a ristretta base proprietaria

Le società a responsabilità limitata, ai sensi dell’articolo 116 del Tuir, possono optare per la “trasparenza fiscale” di cui al precedente articolo 115, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • il volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (5.164.568,99 euro);
  • la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperativa).

Inoltre, la società non deve essere assoggettata a procedura concorsuale, né deve aver esercitato l’opzione per il consolidato.

L'opzione è irrevocabile per 3 esercizi sociali ed è comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Imputazione del reddito per trasparenza

In caso di opzione, il reddito imponibile della S.r.l. è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (come per le società di persone). Pertanto, scegliendo la tassazione per trasparenza la S.r.l. non è (più) soggetta a Ires mentre i soci sono assoggettati all’Irpef in ragione del reddito prodotto dalla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla distribuzione.

Società a ristretta base partecipativa – art. 116 Tuir – acconti nel primo esercizio

Considerato che, come si è detto, il reddito è imputato per trasparenza ai soci persone fisiche è sorto il dubbio su quale soggetto (S.r.l. partecipata o soci) ricadesse l’obbligo di versare l’acconto d’imposta nel primo anno di applicazione del regime e, in particolare, se fosse applicabile alle S.r.l. composta da persone fisiche di cui all’articolo 116 del Tuir, il disposto del comma 7 del precedente articolo 115 – disposizione che concerne la società di capitali partecipata esclusivamente da società di capitali che opta per la trasparenza ai sensi dell’articolo 115 del Tuir - ai sensi del quale “Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata”.

Su tale questione è recentemente intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 34262 del 21 novembre 2022. Secondo la Cassazione, considerato che:

  • il comma 1 dell’articolo 116 stabilisce che le società a ristretta base proprietaria possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115, “con le stesse modalità ed alle stesse condizioni”, e che;
  • l’articolo 14, comma 4, del decreto attuativo (D.M. 23 aprile 2004) dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli dello stesso decreto riferibili alla disciplina della trasparenza prevista dall’articolo 115 Tuir;

se ne deduce che anche alle S.r.l. che optano per il regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir, si applicano le previsioni di cui all'articolo 115, comma 7, del Tuir, il quale, per quanto concerne il primo anno di efficacia dell’opzione, prevede che la società sia comunque tenuta al versamento dell’acconto Ires.

Dunque, secondo la Cassazione, gli eventuali acconti versati dai soci a titolo di Irpef (sulla scorta della propria base reddituale dell’anno precedente) non escludono l’obbligo della società di versare l’acconto Ires, che, a sua volta, sarà scomputabile, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili, dall'imposta Irpef dovuta a saldo dai singoli soci.

Pertanto, nel primo anno di efficacia dell’opzione:

  • la S.r.l. trasparente è tenuta a versare l’acconto Ires in base al criterio storico o previsionale. L’articolo 9, comma 1, del D.M. precisa, sul punto, che la società partecipata, ove venga scelto il criterio previsionale, deve aver riguardo all’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Solo a partire dal secondo periodo di efficacia dell'opzione la società partecipata non deve versare acconti;
  • i soci devono determinare l’acconto Irpef, utilizzando a scelta il metodo storico o previsionale, con la differenza che, nel caso in cui optino per il sistema previsionale, possono tenere in considerazione gli effetti derivanti dal regime adottato, come le presunte perdite che saranno loro imputate dalla società.

Normativa

  • Articolo 115 e 116 del Tuir;
  • Ministero dell’economia e delle finanze Decreto 23 aprile 2004

Prassi

  • Agenzia delle entrate, circolare n. 49 del 22 novembre 2004
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