“Sconto in fattura” per ecobonus e sismabonus – La procedura

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Il beneficiario della detrazione di un intervento edilizio, in alternativa alla detrazione dalle proprie imposte per un periodo che può protrarsi per 5 o 10 anni (a seconda della tipologia di intervento), ha la possibilità di ottenere dal proprio fornitore uno sconto immediato sul corrispettivo, oltre alla facoltà di cedere il relativo credito (argomento trattato in precedenza su questo blog).

La novità dello “sconto in fattura” (introdotta dall’articolo 10 D.L. 34/2019 – cd “decreto crescita”) costituisce un vantaggio immediato in termini finanziari per il committente, ma impone al fornitore di beni e servizi una valutazione dell’impatto dell’operazione sulla propria capacità finanziaria, dovendo egli anticipare uno sconto sul corrispettivo che recupererà in cinque anni tramite compensazione dalle proprie imposte, salvo poterlo a sua volta cedere al proprio fornitore di beni e servizi.

Lo “sconto in fattura” - in cosa consiste

Il beneficiario della detrazione relativa ad interventi di efficienza energetica e di sicurezza sismica, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari, può optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsati sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che ha eseguito gli interventi può, a sua volta, cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi (escluse le banche), con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte degli stessi.

Gli interventi agevolati che possono essere “scontati”

Lo sconto “diretto” è riconosciuto in relazione a:

  • interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013: si tratta di tutti gli eco-bonus ad oggi previsti, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari;
  • interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013: vi rientrano tutte le detrazioni per interventi di sicurezza sismica, sia su parti comuni che su singole unità immobiliari.

L’opzione per lo “sconto” in fattura non può essere praticato per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico (di cui all’articolo 16-bis, c.1, lett. h, TUIR), per i quali è stata però recentemente riconosciuta la facoltà di cessione del relativo credito (articolo 10, c. 3-ter, D.L. 34/2019).

I soggetti interessati

Le parti interessate allo “sconto” sono:

  • i beneficiari delle detrazioni relative agli interventi sopraindicati: tali soggetti possono ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che esegue gli interventi. Si tratta di soggetti IRPEF ed IRES, sia per abitazioni che fabbricati strumentali secondo le regole proprie delle singole detrazioni;
  • il fornitore che esegue l’intervento: applica uno sconto sul corrispettivo, che  recupera tramite un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo;
  • i fornitori anche indiretti di beni e servizi del soggetto che ha eseguito l’intervento: il prestatore del servizio che ha realizzato l’intervento ha facoltà di cedere il credito ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi. E’ esclusa ogni altra ulteriore cessione del credito; sono parimenti escluse le cessioni agli istituti di crediti ed intermediari finanziari, nonché amministrazioni pubbliche. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che l’installatore che esegue l’intervento agevolato (ditta A) può cedere il credito al proprio fornitore B (presso cui ha acquistato la caldaia), oppure al fornitore C (produttore della caldaia) presso cui B si rifornisce.

 La procedura per la gestione dello sconto

Le modalità operative con cui beneficiare dello sconto e della possibilità di utilizzare il corrispondente credito d’imposta sono state disciplinate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. 660057.

Ecco, in sintesi, gli adempimenti:

a) opzione da parte del soggetto beneficiario della detrazione

Il soggetto beneficiario della detrazione opta per lo sconto, d’intesa con il fornitore. In particolare, il provvedimento ha stabilito una procedura  in capo al soggetto titolare della detrazione, a pena d’inefficacia dell’opzione stessa, nonché alcuni adempimenti in capo al fornitore per poter recuperare lo sconto tramite credito d’imposta.

Il beneficiario della detrazione deve:

  • comunicare l’opzione all’Agenzia  delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa,
  • attraverso le apposite funzionalità rese disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate oppure attraverso un’apposita istanza con una modulistica specifica da inviare all’Agenzia delle entrate anche tramite PEC (il modello è allegato al provvedimento citato). In ogni caso, la comunicazione deve contenere, a pena d’inammissibilità:
  1. denominazione e codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
  2. tipologia dell’intervento
  3. importo complessivo della spesa
  4. anno di sostenimento della spesa
  5. importo della detrazione spettante (quindi, dello sconto ottenuto)
  6. dati catastali dell’immobile
  7. denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto
  8. data in cui è stata esercitata l’opzione
  9. assenso del fornitore  all’esercizio dell’opzione e conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto.

Il pagamento della spesa relativa all’intervento è effettuato con bonifico bancario o postale, da cui risulti causale, codice fiscale/partita IVA del beneficiario della detrazione o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Pur essendo la disposizione in vigore dal 1° maggio 2019, il provvedimento attuativo ha previsto l’effettuazione delle comunicazioni per l’esercizio dell’opzione a decorrere dal 16 ottobre 2019. Ciò significa che lo sconto, seppure concordato con il fornitore anteriormente a tale data, deve essere formalmente comunicato dal 16 ottobre p.v.

b) Utilizzo da parte del fornitore che effettua la prestazione

L’imprenditore che esegue l’intervento che dà diritto alla detrazione ha la facoltà di concedere o meno lo sconto sul corrispettivo. Se accetta, diventa titolare di un credito d’imposta, pari all’ammontare della detrazione, che può utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97.

Per accettare, deve confermare l’effettuazione dello sconto attraverso le funzionalità rese disponibili in area riservata nel sito dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il cliente ha comunicato l’opzione (attraverso la specifica funzionalità o tramite il modello) mediante F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.  A titolo esemplificativo, se il cliente comunica l’opzione per lo sconto in data 17 ottobre 2019, l’utilizzo del credito da parte del fornitore è effettuato a decorrere dal 10 novembre 2019.

Il credito d’imposta non concorre a determinare il limite di compensabilità previsto in via generale per crediti di imposta e contributi dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L’eventuale quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi: si ritiene che l’utilizzo possa avvenire anche oltre il quinto anno. Non può comunque essere richiesta a rimborso.

c) L’ulteriore cessione del credito d’imposta al fornitore anche indiretto

Il fornitore dell’intervento ha a sua volta la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ esclusa in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.

Il fornitore può, quindi, cedere una sola volta il credito e soltanto al proprio fornitore anche indiretto di beni e servizi.

La cessione è effettuata tramite specifiche funzionalità rese disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate e con le stesse condizioni applicabili al cedente. In sostanza, il fornitore dovrà comunicare la cessione, che dovrà essere confermata dal cessionario.

Come già chiarito, rientra nel concetto di “fornitore indiretto” l’impresa che fornisce beni e servizi al fornitore che esegue l’intervento. Si ribadisce, infine, l’impossibilità per il fornitore di effettuare ulteriori cessioni.

 Norma:

  • Articolo 10 D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019
  • Articoli 14 e 16 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013
  • Provvedimento n. 660057 del 31 luglio 2019.

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