Se la S.r.l. è a socio unico ci possono essere dei rischi?

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La risposta alla domanda è:… dipende!

Ed infatti, nel caso in cui la S.r.l. abbia un unico socio è necessario adoperare alcune cautele e accorgimenti ad evitare che il socio unico, peraltro spesso anche amministratore unico della società, divenga responsabile con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni contratte dalla S.r.l.

La fattispecie è stata originariamente disciplinata dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 emanato in attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di diritto delle società relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio, in vigore dal 18 aprile 1993, Tuttavia, con la riforma del diritto societario del 2003 le disposizioni hanno subito significative modifiche ed ora la disciplina della società a socio unico è disseminata in numerosi articoli del Codice civile.

Costituzione di S.r.l. con un solo socio

L’articolo 2463 del Codice civile consente la nascita della S.r.l. anche ad opera di un unico socio e non soltanto per la perdita della pluralità di soci a caso, ad esempio, di recesso degli altri soci o per concentrazione delle quote nell’unico socio per effetto dell’acquisto delle quote di tutti gli altri soci. Anche la società a responsabilità semplificata (art. 2463-bis) può essere costituita con atto unilaterale.

L’articolo 2464 del Codice civile stabilisce che se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni. Tale obbligazione è fondamentale ad evitare la responsabilità personale del socio unico reduce.

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

L’articolo 2 del decreto ha integrato l’articolo 2250 del Codice civile prevedendo al comma 4 che "Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio".

La responsabilità del socio unico

L’articolo 2462 del Codice civile prevede che In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente:

  • quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464;
  • fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.

Vediamo di che si tratta.

Ebbene, l’articolo 2464 disciplina la costituzione della società facendo riferimento all’obbligo dei versamenti del capitale sociale e, per quel che qui interessa, come già visto, stabilisce che “Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.”

L’articolo 2470, invece, prevede che:

  • quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.
  • quando poi si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L’iscrizione al Registro delle imprese deve essere effettuata degli amministratori entro trenta giorni. È importante sottolineare (per le pesanti conseguenze che possono ricadere sul socio in caso di inerzia degli amministratori) che le citate comunicazioni possono anche essere effettuate dal socio che diviene unico ovvero dal socio che cessa di essere tale. Trascurare la comunicazione al registro delle imprese, come si vede, può avere conseguenza moto gravi in caso di insolvenza della società.

 Attenzione ai contratti con sé stesso

L’articolo 2478, comma 3 prevede che i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro dei verbali del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Va detto che questo comma riprende il contenuto del precedente art. 2490bis.

Occorre sottolineare che l’unico socio può stipulare con la (propria) società unipersonale qualsiasi tipo di contratto (vendita, mutuo, deposito, garanzia etc.). Tuttavia, occorre trascrivere il relativo contratto sul libro delle decisioni del consiglio di amministrazione. In caso di amministratore unico è dunque prudente istituire un libro delle determinazioni dell’amministratore Unico.

S’immagini l’ipotesi in cui la società venda un bene strumentale al socio unico. Se i creditori della società intendono pignorare detto bene per soddisfare i propri crediti non lo potranno fare solo se il contratto di vendita del bene è trascritto sul libro del Cda o dell’A.U.  Posto che la norma come alternativa consente anche l’atto avente data certo mi sento caldamente di consigliare la scrittura privata autenticata.

Un altro esempio è quello dell’immobile abitativo di proprietà della società locato con regolare contratto al socio unico. I creditori della società se il contratto è stato registrato ed ha dunque data certa, potranno ipotecare il bene ma dovranno comunque attendere la scadenza del contratto per ottenere la disponibilità del medesimo.

Benché non espressamente enunciato, come nella precedente disciplina, resta confermato che i crediti dell’unico socio nei confronti della società non sono assistiti da cause di prelazione [cfr. articolo 2741]

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