Se l’amministratore della S.r.l. evade per se stesso risponde delle sanzioni

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In un precedente contributo su questo blog il Dr. Lelio Cacciapaglia ha sottolineato quali sono rischi del socio unico nonché amministratore di società a responsabilità limitata, con riferimento ad una serie precisa di obblighi formali (Se la s.r.l. è a socio unico ci possono essere dei rischi?).

In questa sede ci soffermiamo invece sui rischi derivanti da comportamenti patologici.

Se la persona utilizza una società di capitale per porre in essere operazioni a proprio vantaggio in evasione di imposta, risponde direttamente delle relative sanzioni tributarie.

È il principio da ultimo ribadito con sentenza della Cass. 12334/2019 che ha affrontato il non scontato tema della riferibilità delle sanzioni tributarie.

La regola (derogata)

In via generale il D.Lgs 472/1997 all’articolo 2 prevede che le sanzioni sono riferibili alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Si tratta del principio “personalisitico” di riferibilità delle sanzioni secondo il quale “chi agisce male paga”. Tale principio, per altro, è rafforzato nel comma 1 dell’articolo 5 secondo il quale nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde delle proprie azioni od omissioni, coscienti e volontarie, siano esse dolose o colpose.  Va segnalata anche la disposizione della responsabilità solidale di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 472/1997 la quale prevede che l’amministratore e la società (con o senza personalità giuridica), nell’interesse della quale ha agito l’autore (che è l’amministratore), sono obbligati solidalmente al pagamento della sanzione irrogata.  Sulla base quindi delle disposizioni del D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni risponde l’autore e nel caso di società, laddove l’autore abbia agito nell’interesse di questa, la società risponde solidalmente per le sanzioni irrogate.

La deroga

Tuttavia, l’art. 7 del DL 269/2003 prevede che: le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Nei casi di applicazione di tale disposizione tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 472/1997 si applicano in quanto compatibili. Tale disposizione rappresenta una deroga alle disposizioni generali di al D.Lgs. 472/1997 e prevede che nel caso di violazioni commesse dall’amministratore di Società con personalità giuridica (es. SRL), per le sanzioni risponde unicamente la società.

Resta il fatto che la presente deroga non si applica alle società di persone.

La Cassazione

Secondo i giudici della Cassazione la disposizione di cui all’art. 7 del DL 269/2003 che deroga il principio della personalità nell’irrogazione delle sanzioni, presuppone che la persona fisica autrice della violazione abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica.

Se, viceversa, risulta che l’amministratore della SRL ha agito per il proprio interesse, utilizzando la SRL quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la responsabilità unica della SRL di cui all’articolo 7 DL 269/2003 e unico responsabile delle sanzioni è l’amministratore.

È quindi affermato il principio, che appare corretto, secondo il quale la persona fisica, che agisce mediante l’interposizione di una società Schermo, è e deve essere l’unico responsabile del rapporto tributario sia ai fini della soggettività impositiva (art. 37 DPR 600/73) sia ai fini della irrogazione delle sanzioni.

Non resta che concludere segnalando che nell’ipotesi di cui trattasi, soprattutto se la società di capitali è a ristretta base societaria, il reddito evaso, tassato in capo alla società, si presume poi distribuito ai soci che, dunque, hanno nuovamente evaso l’imposta non dichiarando i dividendi percepiti.

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