SERVIREBBE UNA VAR ANCHE PER L’UNIFORMITA’ FISCALE

Download PDF

Siamo al 12° minuto del secondo tempo di Inter-Juventus e Pjanic interviene fallosamente su Rafinha. Il direttore di gara non sanziona con l’ammonizione per la seconda volta il calciatore della squadra di Allegri, continuando così a far beneficiare i bianconeri della superiorità numerica nei confronti dei nerazzurri.

Le immagini di quel fallo, però, a molti ricordavano un analogo episodio del 23 settembre scorso. Durante Juventus-Torino, infatti, i granata restarono in 10 uomini per una doppia ammonizione comminata nei confronti di Baselli e l'espulsione venne decretata per un intervento simile ed imprudente del torinista che colpiva proprio Pjanic in modo sostanzialmente analogo a quanto, a sua volta, il calciatore bosniaco avrebbe poi fatto a San Siro. In quel caso, per l’arbitro fu doppio giallo, mentre, con una decisione destinata ad entrare nella storia delle polemiche del calcio, per il pur sempre bravissimo arbitro Orsato di Schio nessuna sanzione era dovuta.

Quanto accaduto nel derby d'Italia a volte capita anche in ambito tributario e l’amarezza sportiva dei tifosi interisti e napoletani in lotta per lo scudetto, che invocavano uniformità con una precedente interpretazione arbitrale ed un necessario provvedimento disciplinare nei confronti dello juventino, ricorda molto quella di chi, uniformando il proprio comportamento tributario ad una risposta dell’Agenzia delle entrate ad interpelli altrui (ex art. 11, L. 212/2000), non vede riconoscersi la regolarità di tale condotta dallo stesso organo, poiché  i funzionari del Fisco, tanto quanto gli arbitri di calcio, possono interpretare ed applicare le regole in maniera diversa anche in circostanze analoghe.

Come, infatti, ricordato anche dalla recente ordinanza n. 9719/2018 della Suprema Corte, ogni risposta ad un interpello fa storia a sé ed interessa esclusivamente il caso specifico. A nulla, quindi, può valere la lamentela di chi pretendesse di essere trattato come un altro contribuente, solo per essersi uniformato ad un parere espresso dall'Agenzia in un caso del tutto analogo al suo, ma non rivolto a lui. Ed altrettanto varrebbe per chi pretendesse che un pronunciamento giurisprudenziale a lui estraneo possa vincolare un medesimo trattamento nei suoi confronti.

Molti, peraltro, ricorderanno anche i clamorosi giudicati contrastanti della Cassazione e le due sentenze di segno opposto su due casi che riguardavano la stessa questione di diritto in materia di Iva, quando un collegio di cinque magistrati della sesta sezione della Corte suprema esaminò due ricorsi presentati dall'Agenzia delle entrate, incentrati sulla questione della detraibilità o meno dell’Iva dovuta su operazioni soggette al regime dell’inversione contabile (o reverse charge), nel caso in cui il destinatario abbia mancato di emettere l’autofattura. L’epilogo fu singolare. In una sentenza (n. 20486, depositata il 6 settembre scorso), i giudici diedero torto all'Agenzia, riconoscendo al contribuente il diritto alla detrazione e dichiarando dovuta la sanzione ridotta prevista dall'art. 6, comma 9-bis del dlgs n. 471/97 per l’ipotesi (invero diversa) di assolvimento formalmente irregolare dell’imposta.
Nell'altra (n. 20771 dell’11 settembre), al contrario, accolsero le ragioni dell’Agenzia, dichiarando non detraibile l’Iva e dovute le sanzioni previste per le violazioni di natura sostanziale.
Due decisioni opposte, dunque, adottate dallo stesso collegio giudicante in due casi distinti, ma riguardanti la medesima fattispecie e per di più trattati nella stessa giornata.

Tuttavia, sia nell'ordinamento tributario, che in quello sportivo, non esiste un principio di affidamento od una necessità neanche amministrativa dello stare decisis e, quindi, un orientamento precedente delle Entrate, come quello di un arbitro in altre partite, o di un giudice tributario non potrà mai costituire un limite invalicabile per difformi interpretazioni successive, ma l’uniformità decisionale, quale espressione del principio di uguaglianza e certezza del diritto, rimane un valore assoluto a cui tendere.

Per bilanciare, però, il pluralismo interpretativo degli arbitri con l’oggettività decisionale, il calcio ha saputo aprirsi alla tecnologia. Il Fisco, invece, non ritiene ancora di pubblicare tutte le risposte agli interpelli fornite ai contribuenti dai suoi uffici, spesso sconosciute agli stessi funzionari delle Entrate. Risulterebbe, quindi, alquanto utile istituire una sorta di VAR fiscale che consentisse di poter visionare quanto dalla prassi già espresso per altri contribuenti in casi analoghi o, addirittura, identici: perché autorevolezza e credibilità passano sempre per coerenza ed uniformità.

Al riguardo, chi scrive attende un pronunciamento della CTR Lombardia, Sez. staccata di Brescia, per poter confermare che l'autorevolezza decisionale che deriva dalla capacità di saper tener conto dell'uniformità con precedenti orientamenti è riconosciuta come un valore. Sono fiducioso, perché il mio ottimismo è sfiduciato, ma inguaribile e, ovviamente, vi informerò.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento