Società semplice – l’incasso di dividendi erogati da società di capitali

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E’ tempo di dichiarazione dei redditi. Le società semplici, come noto, possono svolgere le seguenti attività:

  • attività agricola:
  • attività di lavoro autonomo,
  • attività di gestione immobiliare
  • attività di gestione di partecipazioni societarie

E’ inibito loro lo svolgimento di attività commerciali.

Conseguentemente i redditi che possono dichiarare sono:

  • reddito di partecipazione in società di persone (o srl trasparenti art. 116 Tuir): da dichiarare nel quadro RH
  • reddito di lavoro autonomo: da dichiarare nel quadro RE
  • reddito fondiario: da dichiarare nei quadri RA e RB
  • Reddito agrario o d’impresa: da dichiarare nel quadro RA, o RG o RF
  • Capital gain da cessione di immobili e partecipazioni: da dichiarare nel quadro RL
  • Redditi di capitale (dividendi da società di capitali): va solo fatta una segnalazione specifica ma non si indicano gli importi (vedi oltre).

Una volta dichiarati i redditi negli specifici quadri, la società semplice non liquida alcuna imposta, perché la somma dei redditi rivenienti dai relativi quadri è imputata per trasparenza ai soci in proporzione:

  • alle rispettive quote di partecipazione agli utili (se la società è stata costituita per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
  • in parti uguali tra i soci se la costituzione è avvenuta per scrittura provata registrata non notarile.

E ciò a prescindere dalla distribuzione delle relative somme.

La tassazione dei dividendi

La società semplice può esercitare l’attività di holding e, dunque, possedere partecipazioni in società di persone o di capitali.

Il reddito della società di persone è imputato per trasparenza alla società semplice (a prescindere dalla distribuzione) che lo dichiara nel proprio quadro RH e poi lo imputa a sua volta ai propri soci in base al medesimo principio di trasparenza che la connota trattandosi di società di persone.

Se, invece, si tratta di partecipazione posseduta in società di capitali, la tassazione avviene solo all’atto della materiale percezione del dividendo da parte della società semplice. Anche in questo caso il dividendo è imputato per trasparenza ai soci, ma la tassazione presenta peculiarità poiché il criterio cambia a seconda della natura del socio della società semplice a cui è imputato (persone fisiche non esercenti attività d’impresa, imprenditori individuali, società di persone e soggetti IRES).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici s’intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell’art. 32-quater
del D.L. n. 124/2019, come modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23/2020.

Dunque:

  • se il socio è una società di capitali o un ente commerciale residenti, il dividendo concorre alla formazione del reddito per il 5% del rispettivo ammontare (art. 89, comma 2, del TUIR)
  • se il socio è un imprenditore individuale o società di persone residenti, il dividendo concorre alla formazione del reddito per il 58,14% del loro ammontare (art. 59, comma 1, TUIR e art. 1, comma 1, D.M. 26 maggio 2017)
  • se il socio è una persona fisica, si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26%, come previsto dall’art. 27, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, o, in caso di immissione delle partecipazioni in un sistema di deposito accentrato, ad imposta sostitutiva, sempre con l’aliquota del 26% e alle medesime condizioni previste per la ritenuta.

La disciplina transitoria per i soci persone fisiche delle società semplici

Inoltre, per i soci persone fisiche si applica una disciplina transitoria: infatti in deroga rispetto alla ritenuta secca del 26%, alle distribuzioni formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ossia concorrono a formare il reddito (a scaglioni Irpef), come segue.

Le istruzioni al modello CUPE

La società di capitali che ha erogato nel 2021 dividendi al proprio socio (società semplice), sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, dovrà compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplice, sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva (ossia i soci  imprenditori individuali o societari), ovvero soci persone fisiche possessori di partecipazioni qualificate per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione verrà assunta entro il prossimo 31 dicembre 2022, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi riferiti a soci (della società semplice) persone fisiche assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva del 26%. La tassazione alla fonte, infatti, esaurisce il prelievo e gli obblighi fiscali.

La compilazione del modello Redditi SP della società semplice

La società semplice che ha percepito dividendi societari nel 2021 ha solo l’obbligo di segnalazione. Infatti, le istruzioni al modello Redditi SP stabiliscono che la società semplice dichiarante non è tenuta a riportare i predetti utili nel quadro (RL) avendo cura, tuttavia, di segnalare la fattispecie barrando la casella “Art. 32-quater DL 124/2019” posta nel riquadro “altri dati” del frontespizio.

La casella deve essere barrata dalla società semplice che ha percepito nel corso del 2021 utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, del medesimo testo unico, non dichiarati nel quadro RL della presente dichiarazione in quanto si intendono percepiti (rectius, tassati) per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019).

Ovviamente la società semplice è opportuno che comunichi ad ognuno dei propri soci la quota di dividendo da essa percepito nel corso del 2021, in modo che ognuno dei soci possa verificare che la CUPE ricevuta dalla società di capitali corrisponde in proporzione all’incasso comunicato dalla società semplice. Si ricorda, infatti, che la tassazione avviene per trasparenza e prescinde dalla (re)distribuzione della somma da parte della società semplice.

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