Split payment – Come individuare i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2018

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Il meccanismo dello split payment, a decorrere dal 1° gennaio 2018, trova applicazione nei confronti di una più ampia platea di soggetti a seguito dell’estensione operata dal decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017.

Il decreto ministeriale 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 gennaio u.s., ha stabilito le regole per individuare tali soggetti, ratificando la validità della pubblicazione degli elenchi che il Dipartimento delle finanze aveva già effettuato dal 19 dicembre 2017, sul proprio sito internet, per consentire agli operatori di emettere la fattura nel modo corretto.

Di seguito, le indicazioni operative per l’individuazione dei soggetti, tenendo conto dei chiarimenti a tal fine forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 7 novembre 2017.

I SOGGETTI A CUI VA EMESSA LA FATTURA IN SPLIT PAYMENT

L’articolo 17-ter, DPR n. 633/72, più volte modificato con effetto dal 1° luglio 2017 e poi con effetto 1° gennaio 2018, individua i soggetti a cui il fornitore di beni e servizi deve emettere la fattura secondo le regole della scissione dei pagamenti.

Si possono individuare due macro categorie di soggetti, rientranti:

  • nella nozione di Pubblica Amministrazione (soggetti P.A.);
  • nelle Società, Fondazioni, Enti. Tale categoria di soggetti, introdotta dal 1° luglio 2017, è stata riformulata (per le Società) e ampliata (con l’introduzione di Enti e Fondazioni) dal 1° gennaio 2018.

Per espressa disposizione normativa (art. 17-ter, comma 1-quinquies, DPR 633/72), lo split payment non si applica agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (diritto di pascolo, legna, funghi, caccia, pesca, acqua, sassi e semina). Si tratta, in sostanza, di strutture organizzative preposte all’amministrazione di beni demaniali collettivi. L’esclusione riguarda le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017

I soggetti “Pubblica Amministrazione”

Rientrano nella prima macro categoria i soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere fatture in modalità elettronica (come dispone l’articolo 5-bis, D.M. 23 gennaio 2015, dopo le modifiche intervenute con il D.M. 13 luglio 2017).

L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, ha chiarito che, ai fini dell’esatta individuazione delle P.A. tenute ad applicare la scissione dei pagamenti, occorre fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it, senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori dei pubblici servizi” (che pur essendo inclusi nel predetto elenco IPA, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica).

Va ricordato che la disciplina dello split payment è autonoma rispetto a quella della fatturazione elettronica, in quanto hanno differenti finalità.

A titolo esemplificativo, una Società controllata (lett. a dell’art. 17-ter) non iscritta nell’Indice PA (IPA) ed inclusa negli elenchi pubblicati dal MEF:

  • è tenuta ad applicare la scissione dei pagamenti,
  • non rientra tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica.

 Le Fondazioni, Enti e Società: gli “elenchi” e la loro validità

Dal 1° gennaio 2018 la categoria in esame (lett. 0a, 0b, a, b, c, art. 17-ter) è stata ulteriormente modificata (ampliandola), rispetto alla formulazione vigente dal 1° luglio 2017. Alle Società controllate, direttamente o indirettamente, dall’Amministrazione centrale o locali, ed alle società quotate, si sono aggiunte Enti e Fondazioni.

Al fine di consentire ai fornitori di beni e servizi di emettere la fattura in modo corretto già dal 1° gennaio 2018, ed in assenza a tale data del decreto attuativo (emanato, come detto, il 9 gennaio u.s.), il Dipartimento delle finanze ha provveduto alla pubblicazione di appositi elenchi già in data 19 dicembre 2017.

I 6 elenchi sono consultabili all’indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ e la ricerca del soggetto interessato può essere effettuata tramite codice fiscale e, all’interno di ogni singolo elenco, anche per denominazione.

Il D.M. 9 gennaio 2018 ha espressamente convalidato gli elenchi pubblicati “entro il 19 dicembre con effetti a valere per l’anno 2018”.

Va aggiunto che l’inclusione del soggetto (Società, Ente o Fondazione) negli elenchi ha effetto costitutivo, al fine di assicurare certezza giuridica agli operatori coinvolti. In tal senso, si è espressa l’Agenzia nella circolare n. 27/E/2017, confermando che “ciò che rileva per la decorrenza dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, è la presenza delle Società (Ente, Fondazione) in parola negli elenchi pubblicati dal Dipartimento”.

 Inoltre, il decreto ministeriale 9 gennaio 2018 ha dichiarato l’inclusione tra i soggetti in split payment delle società il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle pubbliche amministrazioni centrali e/o locali e/o dalle società da queste controllate. In particolare, riformulando il comma 5 dell’articolo 5-ter D.M. 23 gennaio 2015, tali soggetti rientrano nell’ambito delle società controllate di cui al comma 1-bis, lett. a) e b), dell’articolo 17-ter.

L’aggiornamento degli elenchi

A regime, per le operazioni per le quali è emessa fattura nell’anno 2018 e seguenti, l’identificazione delle Società, Enti e Fondazioni è effettuata tramite elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetto dall’anno successivo (ad eccezione per il 2018, i cui elenchi sono pubblicati entro il 19 dicembre 2017, convalidando così quanto avvenuto). E’ quanto stabilisce il nuovo articolo 5-ter, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2018.

Ad esempio, gli elenchi delle Società, Enti e Fondazioni obbligati allo split payment dal 2019 dovranno essere pubblicati sul sito del Dipartimento Finanze entro il 20 ottobre 2018.

Appare tuttavia inquietante il fatto che successivamente al 31/12/2017 vi siano stati degli aggiornamenti degli elenchi (e altri presumibilmente ce ne saranno in corso d’anno) a seguito della segnalazione di errori e omissioni il cui contenuto ha effetto dal giorno in cui sono stati pubblicati in considerazione della valenza costitutiva della loro pubblicazione.

Modifiche nel controllo, partecipazione o inclusione nell’indice: effetti sullo split payment 

Può accadere che il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si modifichi in corso d’anno: ciò determina, ovviamente, l’ingresso o la fuoriuscita dagli elenchi, con effetto sull’applicazione dello split payment. A tal fine, il nuovo articolo 5-ter stabilisce che la data da prendere a riferimento è quella del 30 settembre:

  • se il controllo o la partecipazione o l’inclusione si verificano (o vengono meno) in corso d’anno e prima del 30 settembre, l’effetto sullo split payment si produce dal 1° gennaio dell’anno successivo: le nuove Società, Enti o Fondazioni, controllate, partecipate o incluse nell’indice diventano soggette al meccanismo dal 1° gennaio dell’anno successivo (o cessano di applicare lo split payment dal 1° gennaio dell’anno successivo).
  • Se il controllo o la partecipazione o l’inclusione si verificano (o vengono meno) in corso d’anno e dopo il 30 settembre, l’effetto sullo split payment si produce dal 1° gennaio del secondo anno successivo: le nuove Società, Enti o Fondazioni, controllate, partecipate o incluse nell’indice diventano soggette al meccanismo dal 1° gennaio del secondo anno successivo (o cessano di applicare lo split payment dal 1° gennaio del secondo anno successivo).

 L’ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL’ACQUIRENTE

La difficoltà nell’individuazione dei soggetti destinatari del meccanismo ha indotto il legislatore a prevedere che il fornitore di beni e servizi possa richiedere all’acquirente il rilascio di un’attestazione che certifichi la riconducibilità degli stessi tra i soggetti obbligati all’applicazione dello split payment. Nella circolare n. 27/E/2017, l’Agenzia delle entrate ha precisato che dalla data di pubblicazione degli elenchi definitivi “è priva di ogni effetto giuridico l’attestazione rilasciata dall’acquirente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi” (circolare n. 27/E/2017, par. 1.4).

Norma:

  • 17-ter, D.P.R. n. 633/1972
  • Decreto ministeriale 9 gennaio 2018, pubbl. G.U. n. 14/2018

Prassi:

  • circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017
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