Split payment – Normativa ferma, ma elenchi in perenne movimento

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La platea dei soggetti nei cui confronti l’IVA è applicata con il meccanismo dello split payment è in continuo aggiornamento. Infatti, pur essendo ad oggi rimasta invariata la formulazione dell’articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72 rispetto a quella vigente anteriormente al 1° gennaio 2018, gli “elenchi” predisposti dall’Amministrazione finanziaria per facilitare l’individuazione dei soggetti sono stati ripetutamente aggiornati.

Se si aggiunge il fatto che agli stessi elenchi è attribuita efficacia “costitutiva”, è quanto mai opportuno, prima di emettere una fattura nei confronti di soggetti che potrebbero rientrare nella definizione di una Pubblica Amministrazione “allargata”, controllare se gli stessi committenti/cessionari sono inclusi in uno dei sei elenchi pubblicati nel sito internet del Dipartimento finanze.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI VA EMESSA LA FATTURA IN SPLIT PAYMENT

L’articolo 17-ter, DPR n. 633/72, individua due macro categorie di soggetti a cui la fattura deve essere emessa in split payment (se non risultano debitori d’imposta). Ciò significa che l’IVA, pur esposta in fattura, è versata dai cessionari/committenti, che rientrano nelle seguenti due macro-categorie:

  1. Pubblica Amministrazione (soggetti P.A.): si tratta, in sintesi, di soggetti nei cui confronti i fornitori hanno l’obbligo di emettere fatture in modalità elettronica, individuati nell’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, indicepa.gov.it con esclusione dei soggetti classificati nella categoria dei “Gestori dei pubblici servizi” (che pur essendo inclusi nel predetto elenco IPA, non sono destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica).
  2. Società, Fondazioni, Enti: dal 1° gennaio 2018, la scissione dei pagamenti si applica ad una serie di nuovi soggetti (costituiti in generale da enti, fondazioni e società controllate direttamente o indirettamente in misura non inferiore al 70%), di difficile individuazione da parte degli operatori. Per tale motivo, il Dipartimento delle finanze ha provveduto, già dal 19 dicembre 2017, alla pubblicazione nel proprio sito internet, di elenchi che individuano, nel dettaglio, i soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti.

Gli elenchi hanno efficacia costitutiva

Gli elenchi, per un totale di sei, sono consultabili all’indirizzo internet:

http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/#testata

La ricerca del soggetto interessato (nell’ambito di Società, fondazioni od Enti) può essere effettuata tramite codice fiscale e, all’interno di ogni singolo elenco, anche per denominazione.

Gli elenchi sono stati ripetutamente aggiornati anche nei mesi successivi al gennaio 2018 (data di entrata in vigore del nuovo ambito soggettivo). Al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e dare certezza giuridica agli stessi, all’inclusione nell’elenco è stato attributo effetto costitutivo (circolare n. 27/E/2017).

Di conseguenza, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle finanze (in tal senso, circolare n. 9/E del 7 maggio 2018).

La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata, infatti, agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment: è da tale data che la scissione dovrà essere applicata.  Pertanto, fino a quando il soggetto interessato non risulterà inserito nell’elenco aggiornato, il medesimo soggetto non potrà considerarsi riconducibile nell’ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti. Se l’inclusione nell’elenco è avvenuta in corso d’anno, lo split payment deve ritenersi applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco da parte del Dipartimento finanze.

L’aggiornamento degli elenchi per gli anni successivi al 2018

Per l’applicazione dello split payment dal 2019 gli elenchi attendono una nuova pubblicazione entro il 20 ottobre 2018: come stabilito dall’articolo 5-ter, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015, entro tale data (20 ottobre) il Dipartimento finanze pubblica gli elenchi validi per l’anno successivo.

L’aggiornamento di tali elenchi continuerà, a seguito della segnalazione di errori e omissioni il cui contenuto ha effetto dal giorno in cui sono stati pubblicati in considerazione della valenza costitutiva della loro pubblicazione.

 IL PROFESSIONISTA RI-ESCLUSO  DAL 14 LUGLIO 2018

Con effetto dalle fatture emesse dal 14 luglio 2018, i professionisti sono stati (nuovamente) esclusi dallo split payment.

Si ricorda che tali soggetti erano stati assoggettati al meccanismo a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Con il decreto legge “dignità” (D.L. n. 87 del 12/7/2018), a decorrere dal 14 luglio 2018, è stato inserito il comma 1-sexies nel corpo dell’articolo 17-ter, DPR n. 633/72, al fine di escludere la scissione dei pagamenti alle prestazioni rese a Enti, Fondazioni e Società (inclusi nei sopraindicati elenchi) dai soggetti passivi (richiamati nell’articolo 25 del DPR n. 600/1973) che percepiscono compensi assoggettati a ritenuta, ai fini delle imposte dirette, sia a titolo d’imposta che a titolo d’acconto.

Ne consegue che gli agenti e rappresentanti di commercio, richiamati nell’articolo 25-bis del predetto DPR n.600/1973, pur assoggettati a ritenuta d’acconto restano obbligati allo split payment.

 L’ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL’ACQUIRENTE

E’ ancora in vigore la disposizione (articolo 17-ter, comma 1-quater, D.P.R. n. 633/72) che attribuisce al fornitore di beni e servizi la facoltà di richiedere all’acquirente il rilascio di un’attestazione che certifichi la riconducibilità degli stessi tra i soggetti obbligati all’applicazione dello split payment. Tale possibilità, si ricorda, è stata introdotta prima dell’istituzione degli elenchi con la finalità di tutelare il fornitore/cedente.

In presenza di un sistema di individuazione dei soggetti a cui fatturare in split basato sulla inclusione negli elenchi, è necessario che l’attestazione, ove richiesta, coincida con il contenuto degli elenchi definitivi; in caso di contrasto, prevale il contenuto degli elenchi e l’attestazione è priva di ogni effetto (circolare n. 27/E/2017, par. 1.4).

Norma:

  • 17-ter, D.P.R. n. 633/1972

Prassi:

  • Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017
  • Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018

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