SUPERBONUS 110%, PUO’ COSTARE CARA L’INGORDIGIA DA “TUTTO GRATIS”

Download PDF

Con la progressiva formazione del quadro normativo e di prassi, da qualche settimana si è avviata la stagione del superbonus del 110% e delle agevolazioni edilizie potenziate dalla legislazione dell’emergenza Covid-19.

Che questi provvedimenti siano una “gallina dalle uova d’oro” sono in molti a pensarlo (e ciò in parte è vero, in quanto trattasi di veri e propri “regali” a fondo perduto da parte dello Stato). Sono in pochi, tuttavia, a conoscere che detta espressione allude a una favola di Esopo, la quale racconta di una gallina che deponeva ogni giorno un uovo tutto d’oro. Il suo proprietario, non accontentandosi di un uovo solo al giorno, decise di uccidere la gallina pensando che al suo interno avrebbe rinvenuto enormi quantità del prezioso metallo. Per sua sfortuna, però, per quella ingordigia perse completamente tutta l’opportunità

La morale della favola è intuitiva: potrebbe essere meglio accontentarsi di quello che si può raggiungere in maniera chiara e trasparente, piuttosto che farsi ammaliare dalla tentazione di arraffare il massimo possibile tramite percorsi opachi.

Occorre, infatti, essere consapevoli che agevolazioni di impatto così importante saranno sottoposte a controlli molto più severi rispetto ad altre agevolazioni di settore e saranno oggetto di particolare attenzione nelle prossime circolari sull’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Ma cominciamo a spiegarci meglio. Il ruolo del professionista tecnico è, ovviamente, decisivo per asseverare i lavori e l’entità del miglioramento della classe energetica (comma 2, dell’art. 119). Determinante, allora, sarà il suo ruolo evitare di effettuare interventi trainanti non agevolabili per l’esistenza di vincoli o di norme urbanistiche, per attestare la congruità dei prezzi e per attestare l’effettività dei lavori eseguiti. Tale assunzione di responsabilità tecnica influirà anche sul previsto rilascio del visto di conformità, la cui competenza è, invece, attribuita ai professionisti fiscali che faranno riferimento solo alla normativa tributaria: essi, infatti, si limiteranno a meri controlli documentali e spesso senza alcuna competenza tecnica per poter discernere se sia stato effettivamente realizzato un “cappotto” o semplicemente un “giaccone” termico.

Partire, quindi, da un tecnico serio, onesto e capace (e un’impresa esecutrice dei lavori con le stesse caratteristiche) sarà certamente un buon viatico per evitare di incappare in questioni postume che potranno rivelarsi molto problematiche per tutta la filiera coinvolta nel sistema del superbonus.

Infatti, anche se sarà il contribuente a restare destinatario in prima battuta dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate ed esposto alle sanzioni amministrative tributarie (potendo anche rischiare, in casi estremi, anche le sanzioni penali previste per l’utilizzo di crediti inesistenti), il comma 14 dell’art. 119 stabilisce in via autonoma sanzioni amministrative pecuniarie (in concorso con eventuali sanzioni penali derivanti dalla falsità ideologica delle attestazioni) a carico dei professionisti che commettano errori o negligenze nel rilascio delle attestazioni.

A tal fine, per i furbetti che avessero interpretato il superbonus al 110% come una “vacca da mungere” ai confini dell’illegalità, sarà bene rammentare che fatturare lavori fittizi, o quantomeno importi gonfiati, al fine di poter amplificare il superbonus 110% può costare fino a 8 anni di carcere tanto all’impresa che esegue i lavori, quanto al beneficiario degli stessi.

Altresì, nel caso di indebita fruizione del credito di imposta del 110% per gli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché per gli altri lavori contemplati dal decreto legge Rilancio (perché ad esempio le opere risultino non realmente realizzate, o siano state poste in essere ma il costo sia stato sovrastimato, o i soggetti risultanti dalla fattura siano diversi da quelli effettivi), sono configurabili molteplici reati, e specificamente quello di emissione (e speculare utilizzo) di fatture per operazioni inesistenti di cui rispettivamente agli articoli 8 e 2, D.Lgs. n. n. 74/2000, così come l’illecito penale di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater dello stesso decreto.

In altri termini, in capo all’impresa che esegue i lavori, e quindi che emette le fatture, sarà configurabile un reato sia nel caso in cui i lavori in non vengano svolti, ovvero riguardino interventi del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l’accesso al bonus 110%, sia nel caso di sovrafatturazione dei lavori pur effettivamente eseguiti, per beneficiare di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante, nonché per far rientrare nella spesa anche interventi non ricompresi tra quelli contemplati dal decreto Rilancio.

In definitiva, come detto il buon esito dell’operazione dipenderà moltissimo da scelte iniziali, dalla concreta esecuzione delle opere, da un lavoro di attestazione e di documentazione puntuale degli effetti degli interventi, ossia da fattori ai quali dovranno concorrere diverse categorie professionali: amministratori di condominio, commercialisti, centri di assistenza fiscale, ingegneri, architetti e geometri,  ma sarà principalmente il ruolo etico dei tecnici asseveratori ad essere centrale per individuare con trasparenza e professionalità i lavori da eseguire e le agevolazioni di cui correttamente fruire.

La ragione è fin troppo chiara: se il tecnico assevera infedelmente la congruità dell’opera, l’impresa eseguirà e (probabilmente) fatturerà gli importi da lui “suggeriti”. A  cascata, il contribuente beneficerà delle agevolazioni su importi gonfiati, ma da una simile cascata dell’ingordigia non va sottovalutato il rischio di poter essere tutti travolti.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento