Tassazione dividendi e plusvalenze al debutto ma già con dubbio

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Il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze è avvinto in vero e proprio intreccio normativo, derivante dalla simultanea applicazione di discipline, alcune delle quali ancora in fase di approvazione, ma con alta probabilità di divenire operative a decorrere dal prossimo anno, ed altre, al contrario, già perfettamente vigenti.

Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza, partendo dai punti fermi.

Come noto, l’articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l’aliquota di tassazione IRES, portando il corporate tax rate dal precedente 27,5% al 24%; la medesima disposizione ha altresì modificato il prelievo applicato sugli utili percepiti da società ed enti residenti negli Stati dell’UE e dello SEE, passato dal 1,75 all’1,2%.

In ragione di tale nuova modulazione del prelievo societario, la legge di stabilità per il 2016 ha previsto la rimodulazione delle percentuali di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze, derivanti da partecipazioni qualificate o prodotte in regime d’impresa: a tal fine, il legislatore ha demandato ad un apposito decreto ministeriale la rideterminazione delle percentuali di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze, precedentemente fissate al 49,72% dal D.M. 2 aprile 2008, finalizzata ad eleminare la doppia imposizione società-socio.

Il metodo utilizzato per eliminare la doppia imposizione

Per raggiungere tale obiettivo, si è partiti dal presupposto concettuale che il reddito prodotto dalla società dovesse scontare una tassazione complessiva pari all’aliquota massima IRPEF, pari al 43%, così si è calcolato il rapporto tra il differenziale tra la predetta percentuale e la nuova aliquota di tassazione IRES, corrispondente al 24%, ed il prodotto dell’utile netto, astrattamente percepito dal socio, per la predetta aliquota IRPEF scontata dal socio: (43-24)/(76x0,43)= 58,14%. Sul punto, come rappresentato al termine di questo contributo, già si addensano però le modifiche della Legge Finanziaria per il 2018.

La nuova percentuale di imponibilità degli utili e dei proventi equiparati

Ciò posto, il D.M. 26 maggio 2017 ha stabilito che la nuova percentuale di imponibilità del 58,14% si applichi:

  • agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società o enti soggetti all’IRES;
  • ai proventi derivanti dai titoli similari alle azioni di cui all’articolo 44, comma 2, lett. a), del TUIR;
  • alle remunerazioni relative ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza di cui all’articolo 109, comma 9, lett. b), del TUIR.

Per gli enti non commerciali è stata prevista una disciplina ad hoc: invero, per tali contribuenti il D.M. ha previsto il concorso integrale alla formazione del reddito imponibile. Tale peculiarità deriva dall’assoggettamento di questi soggetti passivi alla disciplina IRES, con tassazione proporzionale al 24%, per cui, applicando il medesimo procedimento illustrato, la percentuale risultante sarebbe stata pari al 104%: (43-24)/(76x0,24)=1,04. La previsione di un tale prelievo, tuttavia, avrebbe generato un trattamento fiscale difficilmente armonizzabile con il principio costituzionale della capacità contributiva, in ragione di una ricchezza imponibile superiore a quanto effettivamente percepito dal soggetto passivo.

Le plusvalenze da cessione di partecipazioni

Per quanto concerne le plusvalenze realizzate e riferite a partecipazioni qualificate, l’articolo 2 del D.M. ha previsto la non concorrenza alla formazione della base imponibile per il 41,86% del loro ammontare, anch’esse sono quindi imponibili per la quota residua, corrispondente al 58,14%. Il medesimo decreto ha poi chiarito che tale misura percentuale deve trovare applicazione per le relative minusvalenze, le quali saranno pertanto deducibili nella stessa misura percentuale.

Infine, va evidenziato come le disciplina contenga un’espressa deroga riferibile alla plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni detenute da società di persone ed soggetti ad esse equiparate, per le quali non troverà applicazione la nuova percentuale, ma resta fissata quella del 49,72%, posto che, non essendo queste società soggette ad IRES, non hanno subito alcuna riduzione di tassazione.

La decorrenza del nuovo regime tributario

In merito alla decorrenza, il D.M. 26 maggio 2017 ha previsto un doppio regime:

  • in relazione ai dividendi, la nuova percentuale trova applicazione a decorrere da quelli prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, dunque in linea di principio dai dividendi riferiti agli utili del bilancio 2017;
  • in relazione ai capital gain, la medesima percentuale si applicherà a quelle realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Appare quindi evidente che, con riferimento alle plusvalenze, il regime della decorrenza è unico, poiché la percentuale del 58,14% trova applicazione generalizzata, anche se i plusvalori che hanno generato il capital gain sono riferibili a valori determinatisi in precedenti periodi d’imposta; dunque, se il socio decide di cedere la partecipazione sarà bene che lo faccia prima della suddetta data, poiché potrà applicare la (vecchia) percentuale di imponibilità del 49,72% in luogo della nuova (58,14%).

La riforma “in cantiere” uniforma il trattamento delle partecipazioni non d’impresa

Come precisato all’inizio di questo approfondimento, il regime in vigore va ad intrecciarsi con quello in fieri, attualmente all’esame del Parlamento: il disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.S. n. 2960), infatti, contiene due discipline destinate inevitabilmente ad intrecciarsi con la disciplina cha abbiamo appena illustrato:

  • l’articolo 87 contenente ennesima proroga della facoltà di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, per mezzo del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari all’8 per cento;
  • l’articolo 88 che intende superare, per le sole persone fisiche, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, prevedendo l’estensione della disciplina alla fonte, con aliquota proporzionale al 26%.

Tale ultima previsione tuttavia è destinata ad applicarsi, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 per i redditi di capitale e, per le plusvalenze, dal 1° gennaio 2019. Inoltre, con norma di carattere transitorio, è stabilito alle distribuzioni di utili da partecipazioni qualificate in soggetti passivi IRES, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale in commento.

Come si vede, il panorama è assai trafficato ed il contribuente è chiamato ad un attento tax planning, soprattutto per quel che riguarda le plusvalenze, con riferimento alle quali:

  • se realizzate entro il 31 dicembre 2017, si applica la percentuale di imponibilità del 49,72% con tassazione ordinaria IRPEF;
  • se realizzate dal 1° gennaio 2018, la percentuale di imponibilità sale al 58,14%, ed il soggetto passivo può alternativamente scegliere il regime sostitutivo della rivalutazione con pagamento della sostitutiva all’8 per cento;
  • infine, se realizzate dal 1° gennaio 2019, la percentuale di imponibilità è piena, ma con applicazione del regime sostitutivo alla fonte e la corrispondente aliquota proporzionale pari al 26 per cento.

 

Normativa
Art. 1, commi 61, 62 e 64, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
D.M. 26 maggio 2017

Prassi
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20 del 18 maggio 2016

 

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