TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,8% – QUALI EFFETTI PER IL FISCO?

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Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018 ha aumentato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile, dallo 0,3% dello scorso anno allo 0,8% con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Della nuova misura del tasso di interesse legale bisogna tener conto ai fini di una serie di disposizioni fiscali che ne prevedono l’applicazione. Ciò fino alla prevista emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, ai sensi dell’articolo 13, del D.lgs. n. 159/2015, dovrebbe fissare un tasso di interesse, da applicarsi ai fini del versamento, della riscossione e dei rimborsi di ogni tributo, possibilmente in una misura unica, compresa tra lo 0,5% e il 4,5%.  Ad oggi, tuttavia, il decreto non è stato ancora emanato e, pertanto, fino alla sua emanazione continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti, illustrate di seguito.

Istituti fiscali interessati dalla variazione del tasso

Come si è detto, la modifica del tasso di interesse legale ha effetti su una serie di istituti di carattere fiscale. In particolare, si tratta di:

  • ravvedimento operoso;
  • istituti deflattivi del contenzioso;
  • interessi convenzionali non determinati per iscritto.

La variazione del tasso di interesse legale, indirettamente, ha effetto anche sulle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

 Interessi calcolati sul ravvedimento operoso

La variazione del tasso di interesse legale impatta sul calcolo degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, la modalità di ravvedimento prevista dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 con il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta.

Infatti, per ravvedere la violazione il contribuente è tenuto a corrispondere, oltre alla sanzione, diversa a seconda della tempistica del ravvedimento, anche gli interessi di mora calcolati al tasso legale a partire dal giorno successivo a quello entro il quale avrebbe dovuto essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui è effettuato il pagamento.

Per il calcolo degli interessi del ravvedimento operoso il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

A tal fine, la tabella seguente evidenzia la serie storica del tasso di interesse legale degli ultimi periodi d’imposta.

Serie storica tassi di interesse dal 2014 ad oggi
01/01/2014 -  31/12/2014 1% D.M. Economia e Finanze 13/12/2013
01/01/2015 – 31/12/2015 0,5% D.M. Economia e Finanze 11/12/2014
01/01/2016 – 31/12/2016 0,2% D.M. Economia e Finanze 11/12/2015
01/01/2017 – 31/12/2017 0,1% D.M. Economia e Finanze 07/12/2016
01/01/2018 – 31/12/2018 0,3% D.M. Economia e Finanze 13/12/2017
01/01/2019 - …… 0,8% D.M. Economia e Finanze 12/12/2018

Acquiescenza all’accertamento – interessi su somme rateizzate

La variazione del tasso di interesse legale rileva nel caso in cui il contribuente presti adesione ai contenuti dell’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 218/1997, nell’ipotesi in cui opti per il versamento rateale delle somme dovute per effetto di acquiescenza all’accertamento.

Infatti, in caso di rateizzazione delle relative somme, sulle rate successive alla 1° gli interessi sono calcolati al saggio legale dal giorno successivo al versamento della 1° rata.

Mediazione per controversie di valore fino a 50.000 euro – interessi su somme rateizzate

La variazione del tasso di interesse legale rileva in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in caso di mediazione per controversie di valore non superiore a 50.000 euro, di cui all’art. 17 bis D.lgs. n. 546/1992.  In tal caso il pagamento può essere rateizzato fino a un massimo di 8 rate trimestrali; sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della 1° rata.

 Accertamento con adesione – interessi su somme rateizzate

Anche in caso di accertamento con adesione l’eventuale rateizzazione, in caso di rateizzazione delle somme - prevista in massimo 8 rate trimestrali di uguale importo (o un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro) dall’art. 8 del D.lgs. n. 218/1997 - sull'importo delle rate successive alla 1° sono dovuti gli interessi calcolati al saggio legale dal giorno successivo al termine di versamento della 1° rata.

Con riferimento al (solo) istituto dell’accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/2011 ebbe a precisare che la misura del saggio legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, e rimane costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi in cui il tasso è variato.

Non si applica, invece, il tasso di interesse legale, bensì il tasso del 3,5% annuo - individuato dall’art. 6, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009 - per il calcolo degli interessi relativi alle maggiori somme dovute a seguito di rinuncia all'impugnazione dell’accertamento, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, versate entro i termini previsti.

 Interessi non determinati per iscritto nel Tuir

Il saggio legale nella misura dello 0,8% rileva, altresì, anche per il calcolo degli interessi, non determinati in diversa misura per iscritto, come, ad esempio, nella determinazione:

  • dei redditi di capitale per gli interessi su capitali dati a mutuo nel caso in cui la loro misura non sia stata determinata per iscritto (art. 45 co. 2 del Tuir);
  • degli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa nel caso in cui la misura non è determinata per iscritto (art. 89 co. 5 del Tuir).

Aumento del tasso legale di interesse – effetti indiretti su usufrutto, rendite e vitalizi

In considerazione dell’aumento dallo 0,3% allo 0,8% del tasso legale degli interessi previsto dal decreto del 12 dicembre 2018, il successivo decreto 19 dicembre 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato i nuovi moltiplicatori per usufrutto, rendite e vitalizi che si applicano ad atti pubblici formati, atti giudiziari pubblicati o emanati, scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, successioni apertesi e donazioni fatte dall’1/1/19. In particolare, con tale ultimo decreto:

  • sono stati adeguati i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie;
  • è stato fissato in 125 volte l’annualità il valore del multiplo indicato nell'art. 46, co. 2, lett. a) e b) del TUR, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni (perpetue o a tempo determinato), ai fini dell’imposta di registro;
  • è stato è fissato in 125 volte l’annualità il valore del multiplo indicato nell'art. 17, co. 1, lett. a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS), relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni (perpetue o a tempo determinato).

Riferimenti normativi

  • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 dicembre 2018;
  • Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 dicembre 2018.
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