TAX FREE SHOPPING: COME FUNZIONA

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 I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea possono acquistare in Italia beni destinati all'uso personale o familiare senza pagamento dell'IVA.

Il sistema tax free consente, infatti, di acquistare beni per uso personale e ottenere il rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di acquisto pagata su tali beni.

Si potrà anche ottenere lo sgravio diretto dell’IVA già al momento dell’acquisto.

Più precisamente, lo sgravio dell'IVA può essere effettuato:

  • direttamente all'acquisto;
  • mediante rimborso.

È quindi, possibile, emettere da parte del fornitore italiano la fattura:

  • SENZA IVA - riportando l’indicazione della non imponibilità art. 38-quater D.P.R. n. 633-1972. L’importo dell’Iva, in teoria, è dovuta dal cittadino straniero ma, in pratica, confluirà nell’IVA a debito dell’esercente e rimarrà a suo carico se non riuscirà a riscuoterla dal cliente.
  • CON IVA - L'IVA deve essere anticipata pagata dall'acquirente straniero al fornitore italiano. In questo caso, il fornitore, una volta ricevuta la propria fattura originaria (regolare nel visto d’uscita dal territorio UE e nella tempistica), provvederà ad emettere nota di variazione per l’IVA ex art.38 quater. L’esercente provvederà a rimborsare l’Iva al cliente straniero con le modalità concordate all’atto della transazione commerciale.

Opzione 1 - Sgravio all’acquisto

Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a 154,94 euro, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio UE, possono essere effettuate, come detto, senza pagamento dell'imposta.

Il beneficio si applica a condizione che:

  • sia emessa fattura (non è sufficiente lo scontrino o la ricevuta fiscale);
  • i beni siano trasportati fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'esemplare della fattura, senza indicazione dell’Iva, consegnato dal fornitore alla persona straniera deve essere restituito al fornitore stesso con il visto dell'ufficio doganale di uscita dall’UE e deve contenere gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione.

In caso di mancata restituzione della propria fattura con il visto doganale di uscita dalla UE, il fornitore deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto IVA (nota di variazione) entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

Opzione 2 - Rimborso dell’IVA

Per le cessioni per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà di cui sopra, l’acquirente straniero ha diritto al rimborso dell'Iva pagata per rivalsa a condizione che:

  • i beni siano trasportati fuori UE entro il terzo mese successivo a quello dell’acquisto;
  • restituisca al fornitore l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il rimborso è effettuato dal fornitore il quale ha poi diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25 (acquisti).

Le operazioni di rimborso possono essere anche gestire effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del D.lgs. 1º settembre 1993, n. 385.

Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping

A decorrere dal 1º settembre 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui sopra deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, è stato previsto, tra l’altro, che i dati di competenza dell’Agenzia delle entrate trasmessi a Otello 2.0 sono automaticamente messi a disposizione in un’apposita area riservata per consentire, con un solo invio da parte del fornitore, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale.

Operativamente, il processo si traduce in una serie di flussi telematici:

  1. il venditore trasmette il flusso di dati della fattura elettronica tax free shopping;
  2. il sistema genererà un documento contenente anche il “codice richiesta” che sarà reso disponibile anche all’acquirente extra UE;
  3. nel momento in cui l’acquirente extra UE esce dall’Italia (normalmente un aeroporto o un posto di frontiera), questi digiterà il codice richiesta, il numero di passaporto e individuerà la propria fattura (sono istallati dei totem dedicati per il “fai da te” del turista straniero) e l’ufficio delle Dogane apporrà telematicamente alla fattura il visto digitale mediante il codice di visto univoco generato da OTELLO 2.0;
  4. qualora l’acquirente uscisse da un altro Stato membro, la prova dell’uscita dei beni sarà fornita dalla Dogana locale, secondo le norme ivi vigenti.

Il principio dell’adempimento unico

Il principio che emerge dall’articolo 4-bis del D.L. n. 193 del 2016 e dalla determinazione che vi ha dato esecuzione è, con ogni evidenza, quello per cui un unico adempimento (l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale.

In applicazione del principio dell’unico adempimento, come precisato dall’Agenzia delle entrate, i contribuenti che emettono fatture per le operazioni “tax free shopping” e che inviano correttamente i dati al sistema Otello 2.0 sono esonerati dall’invio dell’esterometro e ciò che vale anche per lo spesometro.

Normativa

  • articolo 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • articolo 4-bis del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193;
  • articolo 1, comma 368, legge 28 dicembre 2015 n. 208.

 Prassi

  • Determinazione 22 maggio 2018, n. 54088, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.
  • Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 8 del 7 febbraio 2019.
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