Trasporto urbano via mare: TAXI o NCC

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Fiscalità indiretta del trasporto urbano di persone tramite natante: rileva la differenza tra taxi o noleggio con conducente? A questo quesito ha dato risposta l’Agenzia delle Entrate, in un recente documento di prassi nel quale è stato affrontato un caso di indubbio interesse, in quanto particolarmente utile per fare il punto su una modifica normativa tutt’altro che scontata.

Invero, il trattamento IVA di tali prestazioni di servizio è apparso agli operatori di non facile soluzione, alla luce delle recente riforme fiscali, attuate in sede di approvazione della legge di bilancio per il 2017.

In particolare, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire se, a seguito della novella al decreto IVA attuata dall’articolo 1, comma 33, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che a breve vedremo, tali prestazioni di servizi eseguite tramite lo schema del “noleggio nautico con conducente”:

  • siano da considerare imponibili, con applicazione dell’aliquota agevolata, a seconda dei casi, del 5 o del 10%;
  • permangano nell’area dell’esenzione IVA.

Partiamo quindi da tale recente riforma, per poi illustrare il dubbio interpretativo che ne è scaturito e la conseguente soluzione, offerta dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione in commento.

Legge di bilancio per il 2017 – riscritta l’esenzione del trasporto urbano di persone

Come noto, l’articolo 10, primo comma, n. 14), del DPR n. 633/1972, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2016, stabiliva la non imponibilità Iva delle “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”.

Ciò posto, la richiamata legge è intervenuta nelle maglie di tale agevolazione fiscale:

  • eliminando da tale disposizione il riferimento alla prestazioni di trasporto tramite “altri mezzi”, diversi cioè dai veicoli da piazza;
  • inserendo le fattispecie di trasporto urbano non terrestre nel nuovo numero 1-ter della Tabella A, parte II-bis, ossia tra le operazioni cui si applica l’aliquota IVA del 5%;
  • creando un fattispecie residuale per tutte le altre ipotesi di trasporto di persone nel numero 127-novies della Tabella A, parte III, cioè tra le operazioni cui si applica l’aliquota IVA del 10%.

Per effetto della descritta modifica, pertanto, l’esenzione Iva permane esclusivamente con riferimento al trasporto di persone che avviene in ambito urbano, vale a dire all’interno di un medesimo comune o tra comuni distanti non oltre 50 chilometri, e tramite “veicoli da piazza”. Al riguardo, giova precisare come tale ultima locuzione designi quei mezzi adibiti al servizio taxi: in tale nozione è ricompreso, ai sensi dell’articolo 3 della legge-quadro 15 gennaio 1992, n. 21, il trasporto tramite natante effettuato tramite veicoli da piazza nel comune di Venezia, come precisato dall’Amministrazione in un precedente documento di prassi (Ministero delle Finanze, Risoluzione 21 novembre 1988, n. 650613).

Il caso concreto

Illustrati tali aspetti di carattere generale, vediamo il caso specifico oggetto della risoluzione in parola.

In tale fattispecie, all’istante era state concesse plurime licenze sia di tipo taxi sia di tipo NCC, nonché, con riferimento ad alcuni natanti, il cumulo di due licenze: una per l’esercizio di taxi acquatico, l’altra per il servizio di noleggio con conducente. Una sorta, quindi, di Giano bifronte del trasporto di persone effettuato in ambito urbano, collegato con la peculiarità del territorio, rappresentato con tutta probabilità dalla città di Venezia, la quale, come ovvio, è l’unica che consente un trasporto pubblico di persone non di linea effettuato via acqua.

Il quadro delle regole applicabili

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 50/2018, ancorandosi alle caratteristiche proprie del territorio di svolgimento del servizio di trasporto urbano, ha potuto trovare la quadra: se infatti il servizio di noleggio con conducente via acqua, come ovvio, non può porsi in diretta concorrenza con quello via terra (tassato con aliquota al 10%), tale schema contrattuale può essere assimilato a quello del taxi “acquatico”, con conseguente riconducibilità di tali fattispecie all’esenzione, più volte evocata, di cui all’articolo 10, primo comma, n. 14), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, in queste ipotesi non trova applicazione né la tassazione con l’aliquota del 5% di cui numero 1-ter, Tabella A, parte II-bis, né quella con l’aliquota del 10% disposta dal n. 127-novies della Tabella A, parte III, allegata al citato decreto.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate, volendo evidentemente perimetrare attentamente l’estensione dell’agevolazione, ha colto l’occasione per puntualizzare che l’attività di veicoli per trasporto privato ed esclusivo, destinati a gruppi di persone, finalizzato al mero soddisfacimento di esigenze turistiche, rimane fuori da tale disciplina di favore ed è quindi soggetto ad IVA con prelievo pari al 22%.

Legislazione:

  • Articolo 1, commi da 33 a 35, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017).
  • Articolo 10, comma 1, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Tabella A, parte II-bis, numero 1-ter, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  • Tabella A, parte III, numero 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Prassi amministrativa:

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 luglio 2018, n. 50.
  • Ministero delle Finanze, Risoluzione 21 novembre 1988, n. 650613.
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