TUTTO PRONTO PER LA DEFINIZIONE DEI PVC

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Con le disposizioni di attuazione della definizione dettate con il provvedimento 23.1.2019 n. 17776 (emanato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), è tutto pronto per la definizione dei processi verbali di constatazione (DL 119/2018). Sarà possibile aderire ai contenuti dei PVC consegnati entro il 24.10.2018, relativi a imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, IVA, IRAP, IVIE e IVAFE.

La procedura prevede la necessità di accettare per intero i rilievi, ma solo in relazione ai singoli periodi d'imposta che si intendono definire, in quanto il provvedimento citato ha specificato che il contribuente può scegliere quali periodi d'imposta definire, ma a condizione che, in relazione all'annualità oggetto di definizione, vengano sanati tutti i rilievi in relazione a tutti i tributi.

Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi e va ricordato che sarà definibile qualsiasi tipo di rilievo anche se fosse stata originariamente omessa la dichiarazione.

Anche i soci di società di persone e di società di capitali che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale possono fruire della definizione in oggetto. Quindi, nel caso in cui un verbale definibile fosse stato consegnato ad una società in regime di trasparenza fiscale, la dichiarazione integrativa può essere presentata anche dai soci per il reddito IRPEF loro imputato, recependo i rilievi della società. In altri termini, la società definirà i tributi suoi propri, come IVA e IRAP, presentando la dichiarazione entro il 31.5.2019 ed i soci, entro la stessa data, faranno altrettanto per l’IRPEF.

In relazione agli adempimenti da effettuare, non essendo stati predisposti specifici modelli, è prevista la necessità di presentare entro il 31.5.2019 una dichiarazione, barrando il flag “correttiva nei termini”, del modello ordinariamente da presentare per il periodo contestato. Entro pari data dovrà essere versata anche la totalità delle somme (oppure la prima rata in ipotesi ci si intenda avvalere del piano di dilazione che prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo).

La definizione dei PVC è ammessa a condizione che, entro il 24.10.2018, non sia già stato notificato un avviso di accertamento o un invito art. 5 del DLgs. 218/97, mentre potrebbe essere accaduto che un verbale di constatazione definibile riguardi una pluralità di periodi d'imposta o che, alla data del 24.10.2018, sia stato notificato l'avviso di accertamento inerente ad un solo periodo: in questo caso la definizione PVC rimane possibile per le annualità del verbale non ancora accertate.

Del tutto irrilevanti, invece, risultano le notifiche di avvisi di accertamento avvenute in data successiva al 24.10.2018 che, quindi, non precluderanno la definizione. In altri termini, né un eventuale ricorso, né l'istanza di adesione art. 6 co. 2 del DLgs. 218/97 presentata dal contribuente, interferiscono con la possibile definizione del PVC. Inoltre, in presenza di eventuali rilievi ritenuti fondati che siano stati già ravveduti ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. b-quater) del DLgs. 472/97, potranno essere definiti i rilievi restanti.

Per ciò che concerne il pagamento, in caso di rateazione saranno dovuti gli interessi legali sull'importo delle rate successive alla prima, le quali scadranno l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Per eventuali imprecisioni o dimenticanze potrà soccorrere l’istituto del lieve inadempimento, ex art. 15-ter del DPR 602/73.

I codici tributo e le causali contributo per i versamenti sono stati istituiti con R.M. n. 8/E/2019 e non è possibile pagare tramite compensazione in F24 con crediti disponibili, ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Di seguito, si indicano i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali da autoliquidare:

Sezione "ERARIO" - "importi a debito versati":

- "PF01" denominato "IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PF02" denominato "IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PF03" denominato "IVA - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PF04" denominato "RITENUTE - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PF05" denominato "IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PF06" denominato "IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PF07" denominato "ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PF08" denominato "ALTRI TRIBUTI ERARIALI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- PF09" denominato "RECUPERO CREDITI D'IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018".

In caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: "0120", nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore "0101". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato "AAAA".

Sezione "REGIONI" - "importi a debito versati":

- "PF10" denominato "ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PF11" denominato "IRAP - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018".

Nel campo "codice regione" è indicato il codice della Regione o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella "T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome", pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/mese rif." è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: "0120", nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore "0101". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato "AAAA".

Sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", si istituisce il seguente codice tributo:

- "PF12" denominato "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018".

Nel campo "codice ente/codice comune" è indicato il codice catastale del comune a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella "T4 - Codici Catastali dei Comuni", pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/mese rif." è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: "0120", nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore "0101". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato "AAAA".

Contributi previdenziali - Causali:

- "PFAC" denominato "CONTRIBUTI ARTIGIANI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PFCP" denominato "CONTRIBUTI COMMERCIANTI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018";

- "PFLP" denominato "CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - art. 1 del DL n. 119/2018".

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione "INPS", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente;

- nel campo "causale contributo", una delle suddette nuove causali;

- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", il codice fiscale della persona fisica (formato 7);

- nel campo "periodo di riferimento", nelle colonne "da mm/aaaa" e "a mm/aaaa", rispettivamente l'inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato "MM/AAAA".

Infine, appare utile rammentare che in ipotesi di solidarietà tributaria, il pagamento ad opera di un coobbligato estingue la pretesa nei confronti degli altri, mentre per i processi verbali relativi alle annualità sino al 2015, si prevede una proroga di 2 anni dei termini di accertamento. Secondo il provvedimento attuativo tale proroga opera per tutti i contribuenti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno aderito al verbale ai sensi del DL 119/2018. In tal senso, per un verbale riguardante l'anno 2015, il termine di accertamento non coincide con il 31.12.2020, ma con il 31.12.2022.

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