Un socio può apportare solo la propria opera senza denaro o altri beni?

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Il socio d’opera è il soggetto che partecipa alla società conferendo un’attività lavorativa, suscettibile di una valorizzazione economica, e in virtù della quale diviene, appunto, socio. Vediamo in quali tipologie di società ciò è possibile.

Società semplice

L’articolo 2263 c.c. dispone che “La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità” e l’articolo 2286 c.c. prevede la possibilità di escludere dalla società il socio che ha conferito la propria opera nell’ipotesi di “sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita”. Dunque, nella società semplice non solo è possibile che il socio apporti la propria opera ma addirittura è specificamente richiesto.

Società in nome collettivo

Ai sensi dell’articolo 2295 c.c., con riferimento alle S.n.c., l'atto costitutivo della società deve indicare, tra l’altro, “i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione”(al n. 6) e “le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera”(al n. 7). Sulla base del dettato normativo, che contempla distintamente le prestazioni dei soci d'opera e gli altri conferimenti, esigendo solo per questi ultimi che sia indicato il valore e il modo di determinazione dello stesso, si sostiene in dottrina che i conferimenti d'opera si esauriscano con la loro prestazione e attribuiscano al socio solo il diritto alla partecipazione agli utili.

 Società a responsabilità limitata

Per quanto concerne la S.r.l., l’articolo 2464 c.c. prevede che “possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”; occorre precisare, tuttavia, che nell’atto costitutivo deve essere prevista espressamente tale possibilità, in quanto, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, “il conferimento deve farsi in danaro”. Al fine di garantire il capitale sociale, tale tipologia di conferimenti deve essere sempre accompagnata dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio (articolo 2464, comma 6).

In luogo della polizza o della fideiussione, il socio può versare alla società una determinata somma di denaro, a titolo di cauzione, qualora tale facoltà sia prevista nell'atto costitutivo.

Il conferimento d'opera, per i più, è da ritenersi, quindi, un conferimento del valore.

Società per azioni

Nella società per azioni non è ammesso il conferimento di prestazioni d’opera da parte del socio.

Tuttavia, l’articolo 2345 c.c., con formulazione definita “ibrida”, in materia di S.p.a., ha previsto, che “oltre l’obbligo dei conferimenti”, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire “prestazioni accessorie” non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso e le sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. Il riferimento alle prestazioni di natura accessoria consente alla società di assicurarsi prestazioni specifiche, che non possono formare oggetto di conferimento. La norma non definisce il contenuto delle prestazioni accessorie e, di conseguenza, in linea di principio, è possibile qualsiasi apporto o utilità economica, quindi, non solo beni o crediti, ma anche prestazioni d'opera, servizi di fare e non fare (a titolo esemplificativo, possono considerarsi accessorie anche obbligazioni quali i patti di non concorrenza ovvero le obbligazioni di garanzia).

Resta il fatto che, per assumere la qualifica di socio, il soggetto deve necessariamente conferire denaro o beni in natura: la prestazione accessoria riferita all’opera, infatti, può solo essere accessoria.

Normativa:

Artt. 2263, 2286, 2295, 2345 e 2464 c.c.

 

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